COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FORTE COLLEFERRO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENZI FEDERICO FINO AL 28/02/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 162 DEL 29/01/2016 (Gara: REAL PODGORA CA5 – POL. FORTE COLLEFERRO del 26/01/2016 – Coppa Lazio C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°254 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. FORTE COLLEFERRO A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENZI FEDERICO FINO AL 28/02/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 162 DEL 29/01/2016 (Gara: REAL PODGORA CA5 – POL. FORTE COLLEFERRO del 26/01/2016 – Coppa Lazio C5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 La POLISPORTIVA FORTE COLLEFERRO con il presente ricorso contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore VALENZI Federico, squalificato fino al 28/02/2016 per gesto offensivo rivolto alla tifoseria locale ma che si è trattato certamente di un palese scambio di persona, come appare evidente dal video allegato, che codesta Corte Sportiva potrà visionare, ai sensi dell’ art. 35 del CGS.. Per tale motivo chiede la ricorrente l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta al calciatore VALENZI Federico. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale dall’esame del video ha potuto constatare che, nell’ episodio che ha determinato la sospensione anticipata della gara, non ha potuto rilevare chi sia stato l’effettivo autore del gesto antisportivo e che conseguentemente deve ritenere valido quanto ha riportato l’arbitro nel proprio rapporto. Comunque può essere accolta la richiesta di riduzione della sanzione al calciatore in argomento, ritenendola eccessiva in considerazione di quanto accaduto. Ciò detto, questa Corte sportiva d’Appello DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore VALENZI Federico al 12/02/2016.
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