COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 105/A A.S.D. ADRANO CALCIO (CT) Avverso applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica – Campionato Promozione Girone “C” Gara Atletico Pedara/Adrano Calcio del 06/01/2016 – C.U. n. 217 del 20/01/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 105/A A.S.D. ADRANO CALCIO (CT) Avverso applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica - Campionato Promozione Girone “C” Gara Atletico Pedara/Adrano Calcio del 06/01/2016 - C.U. n. 217 del 20/01/2016. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Adrano Calcio impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in via preliminare: a) l’inammissibilità del reclamo proposto in primo grado avendo la consorella violato il dettato dell’art. 46 1° comma 3 cpv del C.G.S. per non avere inviato ad essa appellante i motivi del reclamo, poiché la busta inviata conteneva solo un foglio bianco; b) che il reclamo, in ogni caso, doveva essere dichiarato inammissibile perché nullo, non avendo lo stesso i requisiti previsti dagli artt. 163 e 414 c.p.c., risolvendosi solo in una mera lettera indirizzata al Presidente del Comitato Regionale. Nel merito la reclamante sostiene che l’episodio che ha determinato il ricovero del calciatore dell’Atletico Pedara sig. Maccarrone per le lesioni subite a seguito del lancio di pietre da parte di sostenitori riferibili ad essa reclamante, non ha comunque determinato alla detta Società avversaria alcuna alterazione del potenziale atletico, trattandosi di un calciatore di riserva, per cui non vi sarebbe la certezza che lo stesso sarebbe stato poi utilizzato. Infine la reclamante sostiene che il Giudice Territoriale non poteva assumere la decisione di gravare ulteriormente la ricorrente con un punto di penalizzazione, atteso che già essa società era stata sanzionata con l’ammenda di € 500,00 giusta deliberazione pubblicata su altro C.U. Nessuno è comparso per la reclamante benché regolarmente convocata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S., fanno piena prova non solo in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare ma anche in ordine al comportamento dei sostenitori, rileva che al 25’ del 2° tempo sostenitori riconducibili all’Adrano Calcio hanno effettuato un lancio di oggetti contundenti quale pezzi di cemento e bottigliette, alcuni dei quali hanno colpito alla testa il calciatore n. 15 dell’Atletico Pedara sig. Giorgio Maccarrone che in quel momento stava completando il riscaldamento. Lo stesso, a causa delle lesioni subite, era costretto ad abbandonare il terreno di gioco in ambulanza. Dagli stessi atti risulta, inoltre, che il lancio di oggetti contundenti da parte dei sostenitori dell’Adrano Calcio non si sono limitati al solo episodio che ha visto coinvolto il calciatore dell’Atletico Pedara sopra indicato, ma si sono ripetuti più volte nel corso della gara. Peraltro il ferimento del calciatore dell’Atletico Pedara ha determinato la sospensione della gara per circa cinque minuti. Lo stesso calciatore, inoltre, dalla documentazione in atti, risulta essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’Az. Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania con la diagnosi di “trauma cranico con ferita cuoio capelluto” e con una consequenziale prognosi di giorni 10 s.c. Dette circostanze di fatto, peraltro, non risultano contestate in alcun modo dalla reclamante. Ciò posto il gravame proposto è palesemente infondato sotto ogni denunciato profilo. Innanzitutto, sotto il primo profilo, anche ammettendo che la reclamante abbia ricevuto solo una busta con un foglio bianco, va rilevato che è pur vero che la stessa, con nota inviata a mezzo e-mail in data 13/01/2016 al Giudice Sportivo Territoriale, non solo denunciava la suddetta circostanza ma chiedeva anche copia del ricorso per esercitare il proprio diritto di difesa. Copia che gli è stata inviata a mezzo pec il giorno successivo, per cui nessuna lesione al diritto di difesa si è determinata, avendo il Giudice Sportivo Territoriale assunta la propria decisione solo in data 20/01/2016. Anche il secondo motivo di reclamo è infondato, in quanto la società Atletico Pedara tempestivamente, in data 07/01/2016, inviava preannuncio di reclamo e nei sette giorni successivi alla gara e più precisamente con raccomandata a.r. del 12.01.2016 diretta oltre che al Giudice Sportivo Territoriale ed all’Adrano Calcio anche al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, ne inviava i motivi. Atto questo che per le sue caratteristiche ha senz’altro raggiunto lo scopo prefissato, non prevedendo il Codice di Giustizia Sportiva particolari forme sacramentali. Infatti ai sensi dell’art. 33 comma 5 del C.G.S. i reclami ed i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte. Peraltro risulta del tutto improprio il richiamo agli arti. 163 e 414 c.p.c. che attengono al contenuto della citazione in giudizio civile ed al ricorso in materia di lavoro, non trovando gli stessi diretta applicazione nel giudizio sportivo, in quanto il richiamo al codice di procedura civile operato dal legislatore sportivo è solo residuale, limitandone l’applicazione a quanto non specificamente regolamentato nel codice di giustizia sportiva federale o del Coni. Ma pur volendo ragionare ex adverso, il contestato atto introduttivo del procedimento contiene gli elementi minimi previsti dalle citate norme, quale l’organo giudicante, la breve esposizione del fatto la richiesta di applicazione delle sanzioni con il richiamo della relativa normativa e l’individuazione della controparte e ciò senza sottacere che il Giudice Sportivo Territoriale poteva assumere ex officio i relativi provvedimenti. Nel merito non può non rilevarsi che il potenziale atletico dell’A.S.D. Atletico Pedara è stato certamente alterato, indipendentemente dal fatto del possibile ingresso in campo del calciatore sig. Maccarrone, con la conseguenza che alla fattispecie trova senz’altro applicazione la sanzione prevista dall’art. 17 comma 1 del C.G.S. E’ ulteriormente infondato il rilievo che il Giudice Sportivo Territoriale avesse già sanzionato la reclamante con l’ammenda di € 500,00 in quanto la sanzione inflitta è da riferirsi al solo comportamento violento posto in essere dei sostenitori della reclamante, di cui la stessa ne risponde a titolo oggettivo ai sensi dell’art. 14 C.G.S. In ogni caso il giudice di prime cure a seguito del preannuncio del reclamo ha correttamente sospeso l’omologazione della gara, e solo a seguito della presentazione del reclamo ha legittimamente assunto la decisione oggi impugnata, che peraltro appare appena adeguata al grave comportamento posto in essere dai sostenitori dell’Adrano Calcio. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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