COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 144/A U.S.D. POLLINA (PA) Avverso squalifica fino al 29 febbraio 2016 allenatore sig. Salvatore Tumminello, avverso inibizione fino al 31/03/2016 del dirigente sig. Giovanni Di Noto e avverso squalifica per quattro gare al calciatore Fabrizio Di Noto – Campionato 2° Cat. Girone “C” Gara San Fratello/Pollina del 07/02/2016 – C.U. n.244 del 09/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 144/A U.S.D. POLLINA (PA) Avverso squalifica fino al 29 febbraio 2016 allenatore sig. Salvatore Tumminello, avverso inibizione fino al 31/03/2016 del dirigente sig. Giovanni Di Noto e avverso squalifica per quattro gare al calciatore Fabrizio Di Noto - Campionato 2° Cat. Girone “C” Gara San Fratello/Pollina del 07/02/2016 - C.U. n.244 del 09/02/2016. Con tempestivo gravame l’U.S.D. Pollina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate chiedendo che le stesse vengano annullate o comunque rideterminate in termini più equi sostenendo, in buona sintesi: per quanto riguarda la sanzione a carico del sig. Salvatore Tumminello, che questi non ha assunto alcun comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro ma semmai si è trattato solo di “una serena discussione a mente fredda”; per ciò che attiene alla sanzione inflitta al sig. Giovanni Di Noto, fa rilevare che questi è stato allontanato dalla panchina in seguito ad una “normale” contestazione ad un provvedimento dell’arbitro limitandosi, inoltre a chiedere al termine della gara il nome e cognome dell’arbitro; per ciò che attiene, infine, alla squalifica del calciatore sig. Fabrizio Di Noto, fa rilevare che questi non ha mai insultato il direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il capo di gravame relativo alla squalifica a carico dell’allenatore sig. Salvatore Tumminello è inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S., trattandosi di provvedimento di squalifica inferiore ad un mese. Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che alla fine del 1° tempo è stato allontanato il sig. Giovanni Di Noto per proteste avverso all’operato del direttore di gara e per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti di un avversario. Al termine della gara il sig. Giovanni Di Noto si avvicinava ancora una volta al direttore di gara ed assumeva un comportamento offensivo nei suoi confronti. Infine al 30’ del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Fabrizio Di Noto, perché assumeva un comportamento reiteratamente protestatario nei confronti del direttore di gara, comportamento che reiterava anche al termine della gara. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare accoglimento sia per ciò che riguarda la sanzione a carico del dirigente sig. Giovanni Di Noto sia per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Di Noto Fabrizio che devono essere rideterminate in termini più equi così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Fabrizio Di Noto e fino al 15/03/2016 l’inibizione a carico del dirigente sig. Di Noto Giovanni, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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