COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 108/A A.S.D. REAL SANTA NINFA 2014 (TP) appello avverso squalifica fino al 17/06/2016 del calciatore sig. Claudio Lanfranca – Campionato 3° Cat. Gara Real Santa Ninfa/Nubia Libertas del 17/01/2016 – C.U. n. 25 del 21.01.2016 della Delegazione Provinciale di Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 108/A A.S.D. REAL SANTA NINFA 2014 (TP) appello avverso squalifica fino al 17/06/2016 del calciatore sig. Claudio Lanfranca - Campionato 3° Cat. Gara Real Santa Ninfa/Nubia Libertas del 17/01/2016 - C.U. n. 25 del 21.01.2016 della Delegazione Provinciale di Trapani. Con rituale tempestivo appello l’A.S.D. Santa Ninfa 2014 ha impugnato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe indicato chiedendo, in buona sintesi, una rideterminazione della sanzione in termini più equi e proporzionati a quanto effettivamente accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione delle gare, rileva che al termine della gara il calciatore sig. Claudio Lanfranca colpiva con una manata alla nuca un calciatore avversario, il quale cadeva a terra accusando forte dolore. Lo stesso calciatore inoltre assumeva anche un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del predetto calciatore avversario. In ragione di quanto sopra descritto il gravame può trovare accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi e adeguati a quanto effettivamente posto in essere dal sig. Claudio Lanfranca. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina a tutto il 17/03/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Claudio Lanfranca. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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