COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 117/A A.S.D. GEAR SPORT (EN) avverso inibizione fino al 31.3.16 del dirigente La Morella Davide – gara di campionato Calcio a 5 serie C2 Gir. “B” Futsal Mascalucia/Gear Sport del 23.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 224 del 26.1.16

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 117/A A.S.D. GEAR SPORT (EN) avverso inibizione fino al 31.3.16 del dirigente La Morella Davide – gara di campionato Calcio a 5 serie C2 Gir. “B” Futsal Mascalucia/Gear Sport del 23.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 224 del 26.1.16 La A.S.D. Gear Sport ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo l’inibizione inflitta al proprio dirigente Sig. Davide La Morella sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e ne chiede pertanto l’annullamento e in subordine la riduzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso è stato possibile accertare che al termine della contesa, nello spazio antistante gli spogliatoi, il dirigente dell’ A.S.D. Gear Sport Sig La Morella cercava in tutti i modi di aggredire alcuni calciatori della società avversaria con calci e pugni, non riuscendovi solo grazie al pronto intervento di alcuni calciatori della propria Società. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare in termine più equi, come da dispositivo, la sanzione così come inflitta dal primo Giudice, in quanto il comportamento del dirigente Sig. Davide La Morella per quanto particolarmente aggressivo oltreché ingiurioso e irriguardoso, non è mai sfociato in violenza fisica nei confronti dei calciatori avversari. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina fino al 15.3.16 l’inibizione inflitta al dirigente La Morella Davide. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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