COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 118/A A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso squalifica 8 gare calciatore Bondì Giuseppe – gara di campionato 2° Categoria Gir. “B” Cerda Giuseppe Macina/Resuttana San Lorenzo del 23.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 225 del 27.1.16

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 118/A A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso squalifica 8 gare calciatore Bondì Giuseppe – gara di campionato 2° Categoria Gir. “B” Cerda Giuseppe Macina/Resuttana San Lorenzo del 23.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 225 del 27.1.16 La A.S.D. Cerda Giuseppe Macina ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo la squalifica inflitta al proprio calciatore sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e ne chiede pertanto una riduzione. All’odierna udienza nessuno è comparso nonostante regolare convocazione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 45’ del 2° tempo il calciatore n. 11 della A.S.D. Cerda Giuseppe Macina sig. Giuseppe Bondì, veniva espulso per somma di ammonizioni e successivamente, al termine della gara, tentava di aggredire fisicamente l’arbitro. Il pronto intervento del capitano dell’A.S.D. Cerda Giuseppe Macina sig. Ognibene evitava il peggio, ma non riusciva comunque ad evitare che il sig. Bondì profferisse frasi particolarmente ingiuriose e offensive nei confronti del direttore di gara. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare in termini più equi, come da dispositivo, la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, in quanto il comportamento del calciatore sig. Giuseppe Bondì, per quanto particolarmente aggressivo oltreché ingiurioso e irriguardoso, non è mai sfociato in violenza fisica nei confronti dell’arbitro P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in sei gare la squalifica inflitta al calciatore sig. Giuseppe Bondì. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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