COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 122/A A.S.D. MERIVEN C5 avverso squalifica 5 gare calciatore Accetta Emanuele Salvatore – gara di campionato calcio a 5 serie C2 Gir. “C” Mortellito/Meriven C5 del 30.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 234 del 3.2.16

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 122/A A.S.D. MERIVEN C5 avverso squalifica 5 gare calciatore Accetta Emanuele Salvatore – gara di campionato calcio a 5 serie C2 Gir. “C” Mortellito/Meriven C5 del 30.1.16 – Comunicato Ufficiale n. 234 del 3.2.16 La A.S.D. Meriven C5 ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo la squalifica inflitta al proprio calciatore sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e ne chiede pertanto una riduzione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura del supplemento del rapporto di gara è dato evincersi che alla fine del terzo tempo entravano nel terreno di gioco una decina di sostenitori della Società Meriven C5 che aggredivano i calciatori della Società Mortellito. Mescolato tra questi veniva riconosciuto anche il calciatore n. 11 della società Meriven C5, sig. Emanuele Salvatore Accetta, il quale si scagliava contro i calciatori avversari con violenza e forza. In particolare cercava di colpire il capitano avversario ma non vi riusciva grazie all’intervento del calciatore n. 11 della società Mortellito, Sig. Michele Costantino, che reagiva alla violenza fisica e colpiva con una testata il Sig. Accetta. Nel frattempo entravano nel terreno di gioco altre decine di sostenitori appartenenti ad entrambe le squadre, che innescavano una violenta rissa con calci, pugni e spintonate che costringeva l’arbitro a raggiungere celermente gli spogliatoi. Solo il successivo intervento della Forza pubblica riportava la calma. Per quanto sopra la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene la decisione del Giudice Sportivo Territoriale proporzionata rispetto agli accadimenti così come descritti dall’arbitro. Il comportamento del calciatore sig. Emanuele Salvatore Accetta, oltre che particolarmente aggressivo e violento, ha provocato la rissa sopra descritta e pertanto la sanzione inflitta non appare meritevole di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata.
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