COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 132/A U.S.D. QUISQUINESE SANTA ROSALIA (AG) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Fabio Giunta, per cinque gare calciatori sigg. Giuseppe Castellano e Vincenzo Madonia, squalifica per quattro gare calciatore sig. Marco Rosario Cullaro, squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Puleo – Campionato 3^ Cat. Girone “A” Gara Quisquinese Santa Rosalia/Atletico Licata del 31/01/2016 – C.U. n. 32 del 04/02/2016 della Delegazione Provinciale di Agrigento.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 262 CSAT 22 DEL 23 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 132/A U.S.D. QUISQUINESE SANTA ROSALIA (AG) avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Fabio Giunta, per cinque gare calciatori sigg. Giuseppe Castellano e Vincenzo Madonia, squalifica per quattro gare calciatore sig. Marco Rosario Cullaro, squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Puleo - Campionato 3^ Cat. Girone “A” Gara Quisquinese Santa Rosalia/Atletico Licata del 31/01/2016 - C.U. n. 32 del 04/02/2016 della Delegazione Provinciale di Agrigento. Con tempestivo reclamo l’U.S.D. Quisquinese Santa Rosalia ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi che non vi è stata alcuna rissa ma solo un momento di confusione a causa di un diverbio tra un calciatore della Quisquinese ed uno dell’Atletico Licata; con la conseguenza che le sanzioni così come assunte risultano sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi, anche in considerazione della provocazione subita. Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal rappresentante legale della reclamante avendone fatto specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 36’ del 2° tempo un calciatore dell’Atletico Licata colpiva con una violenta gomitata un calciatore avversario, che gli impediva di riprendere il gioco. Da ciò, prosegue l’arbitro, ne scaturiva una rissa che comprendeva quasi tutti i calciatori di entrambe le società e per quello che qui interessa il direttore di gara individuava il n. 5 sig. Giunta Fabio, capitano, che colpiva con un violento pugno e una violentissima pedata un giocatore avversario, il n. 1 sig. Vincenzo Madonia, che colpiva con numerosi schiaffi diversi calciatori avversari, il n. 6 sig. Giuseppe Castellano, che colpiva con ripetuti calci e manate calciatori avversari, il n. 2 sig. Cullaro Marco, che colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario ed il n. 11 sig. Marco Puleo, che colpiva con una manata un calciatore avversario. In ragione di quanto sopra, non ravvisandosi nella descrizione ufficiale dei fatti alcuna provocazione atta a giustificare lo svolgersi di una rissa, il gravame appare quasi interamente infondato, risultando le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure ampiamente adeguate a quanto commesso da ciascun partecipante alla rissa, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte, anche in ossequio alla definizione che ne ha dato la giurisprudenza penale, si ha rissa e quindi si risponde del relativo reato, ogni qualvolta più persone si colpiscono vicendevolmente indipendentemente dalla circostanza che tale azione sia di aggressione o di difesa. Soltanto in ordine alla quantificazione delle sanzioni, questa Corte ritiene equo e adeguato ai fatti commessi procedere ad una riduzione della sanzione a carico del calciatore sig. Marco Rosario Cullaro, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 19 comma 4 lettera b). P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale determina in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Rosario Cullaro, confermando il resto dei provvedimenti impugnati. Per l’effetto, dispone la restituzione della tassa reclamo versata nella misura di € 130,00 con bonifico bancario dell’ 11/02/2016.
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