LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 23.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 23.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. SAMPDORIA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.24 del 22 febbraio 2016) in merito al comportamento tenuto al 24° minuto del secondo tempo dal calciatore Fabio Quagliarella (Soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Danilo D’Ambrosio (Soc. Internazionale); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore blucerchiato, nell’area di rigore avversaria, nel tentativo di impossessarsi del pallone diretto oltre la linea di fondo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzuro. Il Quagliarella spingeva alle spalle l’antagonista, entrambi cadevano avvinghiati al suolo e, in tale frangente il Quagliarella colpiva con la gamba destra al capo l’avversario. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione alla squadra ospitante. Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara dichiarava (con mail delle ore 14.38 del 22 febbraio 2016) “Su richiesta del Giudice Sportivo relativamente alla gara in oggetto, da me diretta in data 20 febbraio 2016, dichiaro che l'episodio da Voi indicatomi, accaduto al 24° del secondo tempo tra i calciatori D'Ambrosio Danilo (n. 33 Inter) e Quagliariella Fabio (n. 27 Sampdoria), è stato da me e dai miei collaboratori controllato e valutato”. Il comportamento di Quagliarella è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa.
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