LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 23.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 23.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.23 del 22 febbraio 2016) in merito al comportamento tenuto al 31° minuto del primo tempo dal calciatore Khoma Babacar (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Rafael Toloi (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore gigliato, in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-azzurro. Nel superare l’antagonista, il calciatore viola portava il braccio destro all’altezza della spalla, colpendo al capo l’avversario, che cadeva dolorante al suolo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.41 del 22 febbraio 2016) “Come da richiesta da Voi effettuata specifico che il contatto avvenuto tra i calciatori Babacar (Fiorentina) e Toloi (Atalanta) avvenuto al 31° del primo tempo circa lo stesso è stato valutato e ritenuto non rilevante sia da un punto di vista tecnico né tanto meno disciplinare.” Il comportamento di Babacar è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it