COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA, AVVERSO LA SANZIONE (PERDITA DELL’INCONTRO CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0) ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI – VALLE ATERNO FOSSA, DISPUTATA IL 24.1.16 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°36 DEL 4.2.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 25/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. VALLE ATERNO FOSSA, AVVERSO LA SANZIONE (PERDITA DELL’INCONTRO CON IL PUNTEGGIO DI 3 – 0) ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI – VALLE ATERNO FOSSA, DISPUTATA IL 24.1.16 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°36 DEL 4.2.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Valle Aterno Fossa ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. - visto il reclamo presentato, previo rituale preannuncio, dalla società Pizzoli avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe, (gara conclusasi sul risultato di 1 a 1) per la posizione irregolare del calciatore della società Valle Aterno Fossa, Bologna Omar, il quale avrebbe disputato la gara, subentrando al 22º minuto del secondo tempo, pur non essendo stato indicato nella distinta, come calciatore di riserva, prima dell'inizio della stessa, in violazione alla Regola 3 del Gioco del Calcio - Decisioni Ufficiali F.I.G.C.-; - verificato che, in effetti, l'arbitro nel proprio referto riferisce che il calciatore Bologna Omar non era inserito nell'elenco presentato dalla società Valle Aterno Fossa prima della gara e che quest’ultimo è stato inserito in distinta durante l'intervallo tra i due tempi di gioco, dopo aver fatto il riconoscimento e senza aver comunicato la variazione alla società Pizzoli; - tenuto conto che quanto riferito si pone in contrasto con la Regola 3 del Gioco del Calcio- Decisioni Ufficiali F.I.G.C.- con specifico riguardo alla disposizione che consente ai calciatori di riserva ritardatari di prendere parte alla gara in qualsiasi momento, a condizione che gli stessi siano stati iscritti nell'elenco dei giocatori prima dell'inizio della gara; - considerato che le norme richiamate consentono l'integrazione dell'elenco giocatori anche dopo l'inizio della gara per l'eventuale arrivo di soli calciatori titolari, escludendo espressamente tale possibilità per i calciatori di riserva ritardatari, i quali hanno diritto di prendere parte al gioco soltanto se iscritti nell'elenco prima della gara; - ritenuto, pertanto, di dover accogliere il reclamo della Soc. Pizzoli per aver la Soc. Valle Aterno Fossa fatto partecipare alla gara calciatore che non aveva titolo per prendervi parte; -visti gli artt. 17 comma 5 e 33 del C.G.S. DELIBERA 1) di accogliere il reclamo della Soc. Pizzoli e , per l'effetto, di comminare alla Soc. Valle Aterno Fossa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di : Pizzoli / Valle Aterno Fossa 3 a 0 …. ”. Ha dedotto la società appellante, e ribadito in sede di audizione, la correttezza del proprio operato in quanto, prima della consegna dell’elenco dei giocatori al direttore di gara, era stato comunicato verbalmente allo stesso ed ai dirigenti della squadra avversaria che il calciatore di riserva Bologna Omar sarebbe arrivato in ritardo. Lo stesso arbitro avrebbe riferito che non sarebbe stato necessario trascrivere immediatamente il nominativo del ritardatario nell’elenco, ma che sarebbe stato possibile farlo al momento in cui avesse fatto ingresso sul terreno di gioco. Al riguardo, al 35° del secondo tempo, il Bologna è stato impiegato, previa identificazione da parte del direttore di gara, che avrebbe di suo pugno aggiunto alla distinta del Valle Aterno Fossa il nominativo del calciatore. Ha, pertanto, concluso che, trattandosi di un errore tecnico addebitabile al direttore di gara, la decisione del primo giudice doveva essere annullata per essere, invece, disposta la ripetizione della gara. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Premesso che la gestione delle distinte dei calciatori non può che essere di stretta competenza delle società interessate e che l’arbitro non ha alcun potere di interferire su tale gestione, va rilevato che, a norma della regola 3 del Gioco del Calcio, il Bologna andava considerato come calciatore di riserva ritardatario, il quale avrebbe sì avuto diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa identificazione da parte dell’arbitro, ma a condizione che il suo nominativo fosse già iscritto nell’elenco di gara prima del’inizio della stessa. Ora, tale condizione non si è verificata nel caso di specie e l’eventuale errore commesso dall’arbitro non può essere ritenuto un errore tecnico influente sull’esito della gara stessa, tanto da poterne disporre la ripetizione e ciò in quanto, come detto, sarebbe stato onere della società inserire il nominativo del calciatore nella distinta ancor prima dell’inizio della gara, mentre è pacifico, in quanto risultante dagli atti, che lo stesso è entrato al 35° del secondo tempo senza che il suo nominativo fosse stato preventivamente inserito in distinta. La decisione del primo giudice deve, pertanto, essere confermata. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa d’appello versata.
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