COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.80 della Società A.S.D. SAN GREGORIO D’IPPONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’11.2.2016 (squalifica del calciatore MONDELLO Michele fino al 30.6.2016, squalifica del calciatore PANNACE Pasquale per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.80 della Società A.S.D. SAN GREGORIO D’IPPONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’11.2.2016 (squalifica del calciatore MONDELLO Michele fino al 30.6.2016, squalifica del calciatore PANNACE Pasquale per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RITENUTO -che dal referto arbitrale risulta che al 33’del II° tempo il sig.Mondello Michele lanciava uno sputo all’indirizzo dell’arbitro, attingendolo alla divisa; -che nel momento in cui l’arbitro estraeva il cartellino rosso per espellere il giocatore Mondello,il sig.Pannace Pasquale, altro giocatore della società San Gregorio d’Ippona, interveniva afferanto il cartellino dalle mani dei direttore di gara per impedire la notifica dell’espulsione; -che il fatti per come narrati dal direttore di gara possono definirsi accertati; tuttavia in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità di come gli stessi si sono verificati, appare conforte a giustizia operare un riduzione della sanzione irrogata in I°grado al calciatore Pannace Pasquale; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squaliflica inflitta al calciatore PANNACE Pasquale a TRE gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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