COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.81 della Società A.S.D. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’11.2.2016 (squalifica del calciatore MANGLAVITI Giovanni per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.81 della Società A.S.D. BOVALINESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell’11.2.2016 (squalifica del calciatore MANGLAVITI Giovanni per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale rappresentante della Società reclamante; RILEVA che i fatti ascritti al calciatore Manglaviti Giovanni debbono considerarsi acclarati, tenuto conto del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale; tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità con cui si sono svolti i fatti stessi,si rende necessario operare una riduzione della sanzione comminata dal primo giudice. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica inflitta al calciatore MANGLAVITI Giovanni a DUE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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