COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.72 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (squalifica del calciatore MONORCHIO Manuel per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.72 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (squalifica del calciatore MONORCHIO Manuel per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RITENUTO -che risulta che al 41’ del II° tempo il sig.Monorchio Manuel, giocatore del Calcio Gallico Catona, dopo aver realizzato un goal, si portava sotto il settore ospiti per esultare, scatenando la reazione immediata dei tifosi del Sambiase Lamezia, che cominciavano il lancio di diversi oggetti in direzione del giocatore e, in conseguenza di tutto ciò, scaturiva una rissa sugli spalti, sedata dall’intervento dele forze dell’ordine, presenti sul campo; -che al Monorchio, già in precedenza ammonito, veniva notificata altra ammonizione e, quindi, provvedimento di espulsione dal terreno di giuoco; -che mentre il Monorchio si portava negli spogliatoi, il dirigente della Società Sambiase Lamezia, sig.Morelli Antonio, gli si avvicinava proferendo qualche parola; -che il giocatore Monorchio reagiva colpendo con tre calci all’addome ed alle gambe il dirigente della società Sambiase Lamezia; -che il pronto intervento della polizia riportava la calma; -che la sanzione inflitta appare congua rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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