COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.73 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (squalifica del calciatore CHIAPPETTA Mattia fino al 30.4.2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.73 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 4.2.2016 (squalifica del calciatore CHIAPPETTA Mattia fino al 30.4.2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto (col relativo supplemento) dell’arbitro della gara Cariati - A.S.D. Juvenilia Roseto C.S. del 31/01/2016, risulta che: - al 45’ del I tempo, il calciatore Chiappetta Mattia (Juvenilia Roseto C.S.) veniva espulso per avere proferito frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro; - al termine del I tempo, il suddetto calciatore si avvicinava all’arbitro, che si accingeva a rientrare negli spogliatoi, strattonandolo energicamente per la manica della maglietta; - l’ufficiale di gara dichiara, inoltre, che il calciatore succitato più volte tentava di aggredirlo, venendo tempestivamente bloccato dai suoi compagni di squadra, che provvedevano ad accompagnarlo negli spogliatoi. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il calciatore Chiappetta Mattia fino al 30/04/2016 (cfr. C.U. n.105 del 04/02/2016 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che la condotta del calciatore in questione si sarebbe “limitata ad un contegno offensivo senza conseguenze”. I fatti per come narrati dal direttore di gara possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). La sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Chiappetta Mattia. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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