COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.77 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 4.2.2016 ( omologazione del risultato della gara Libertas T Maestrelli – Audax Ravagnese del 28.1.2016 Campionato Giovanissimi Provinciali).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.77 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 4.2.2016 ( omologazione del risultato della gara Libertas T Maestrelli – Audax Ravagnese del 28.1.2016 Campionato Giovanissimi Provinciali). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Audax Ravagnese, avverso l’omologazione del risultato della gara Libertas T. Maestrelli – A.S.D. Audax Ravagnese del 28/01/2016 (di cui al C.U. n.55 SGS del 04/02/2016 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria), avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, preannunciandolo (con le modalità di cui all’art.38 del C.G.S.) entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce, così come disposto dall’art.46, comma 1, del C.G.S.. Pertanto il reclamo de quo deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, ne è precluso l’esame di merito. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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