COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.79 della Società A.S.D. CAMPORA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 dell’11.2.2016 ( squalifica del calciatore DE GRAZIA Adamo, INNOCENTI Mattia Pascal e RIZZO Marco per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 24 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.79 della Società A.S.D. CAMPORA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 dell’11.2.2016 ( squalifica del calciatore DE GRAZIA Adamo, INNOCENTI Mattia Pascal e RIZZO Marco per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RITENUTO -che risulta che a fine gara i giocatori DE GRAZIA Adamo, INNOCENTI Mattia Pascal e RIZZO Marco si avvicinavano all’arbitro tenendo nei suoi confronti un comportamento irriguardoso e minaccioso; -che la sanzione inflitta appare congrua rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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