COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 24/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. SACCHETTI ALESSANDRO, RISTORI PAOLO, MONZANI ROBERTO e TEDESCHINI NICOLO’, tutti tesserati A.S.D. Soccer Saliceta e A.S.D. SOCCER SALICETA – Camp. III^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 24/02/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. SACCHETTI ALESSANDRO, RISTORI PAOLO, MONZANI ROBERTO e TEDESCHINI NICOLO', tutti tesserati A.S.D. Soccer Saliceta e A.S.D. SOCCER SALICETA - Camp. III^ categoria Con nota 25.1.2016, n. 7319-969, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. SACCHETTI ALESSANDRO all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Soccer Saliceta, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. e) stesso codice, perché, in seguito alla seduta di allenamento del 15.1.2015, si rendeva responsabile di una condotta di particolare gravità, consistita nell’aver attinto, con un secchio colmo di urina, il compagno di squadra Bianchini Federico, mentre questi si accingeva a fare la doccia; - il sig. RISTORI PAOLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Soccer Saliceta, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. e) stesso codice, per aver, in concorso con altri calciatori tesserati per la medesima società, materialmente provveduto ad urinare in un secchio che, in seguito, veniva utilizzato dal Sacchetti Alessandro per attingere il compagno di squadra Bianchini Federico, mentre questi si accingeva a fare la doccia; - il sig. MONZANI LEONARDO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Soccer Saliceta, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. e) stesso codice, per aver, in concorso con altri calciatori tesserati per la medesima società, materialmente provveduto ad urinare in un secchio che, in seguito, veniva utilizzato dal Sacchetti Alessandro per attingere il compagno di squadra Bianchini Federico, mentre questi si accingeva a fare la doccia; - il sig. TEDESCHINI NICOLO’, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Soccer Saliceta, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. e) stesso codice, per aver, in concorso con altri calciatori tesserati per la medesima società, materialmente provveduto ad urinare in un secchio che, in seguito, veniva utilizzato dal Sacchetti Alessandro per attingere il compagno di squadra Bianchini Federico, mentre questi si accingeva a fare la doccia; - la società A.S.D. SOCCER SALICETA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai calc. Bianchini, Ristori, Monzani e Tedeschini, come meglio sopra descritto. Eseguite ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno fatto pervenire una memoria difensiva, che si richiama a quella del 30.8.2015, inviata al Procuratore Federale. Il calc. SACCHETTI, autoaccusatosi, ha partecipato con altri compagni ad urinare in un secchio già pieno d'acqua ed è stato, poi, l'autore materiale dell'atto di rovesciare questo liquido, che ha attinto, sotto le ginocchia e casualmente, Federico Bianchini, Ristori Paolo e Monani Leonardo che in quel momento stavano facendo la doccia. I compagni RISTORI e MONZANI confermano, altresì, di aver urinato nel secchio senza indicarne la finalità. TEDESCHINI, invece, afferma di non avere mai partecipato al compimento di questo gesto. La soc. SOCCER SALICETA, venuta a conoscenza dell'accaduto e dopo una indagine interna, ha conseguentemente punito, con un mese di sospensione, il solo SACCHETTI. Dall'esame diretto dei ragazzi coinvolti e dai dirigenti della società, è verosimile concludere che si è trattato di un gesto puramente goliardico da parte del SACCHETTI, per quanto non corrispondente alla lealtà e correttezza sportiva, escludendo un significato di "bullismo". Inoltre, in merito alla incolpazione nei confronti del TEDESCHINI, si rileva che il deferimento appare assolutamente infondato e ingiustamente gravatorio, in presenza di dichiarazioni testimoniali che escludono espressamente qualsiasi coinvolgimento dello stesso negli accadimenti. Si richiama a condotte neppure paragonabili a quelle per le quali sono state inferte sanzioni di 3 o 4 giornate di squalifica. In buona sostanza RISTORI e MONZANI hanno urinato in un secchio d'acqua presente nello spogliatoio senza collaborare in alcun modo al lancio che ha poi colpito il Bianchini, il Monzani ed il Ristori medesimi; il SACCHETTI ha lanciato il contenuto del secchio nello docce, senza la intenzione di colpire qualcuno in particolare; il TEDESCHINI, invece, è risultato provato, non ha fatto nulla. Circa la responsabilità oggettiva della soc. SOCCER SALICETA, si richiama a quanto già messo in evidenza nella precedente memoria. Chiede che i calc. SACCHETTI, RISTORI, MENZANI e TEDESCHINI nonché l'A.S.D. SOCCER SALICETA vengano mandati assolti da qualunque accusa e che nessun provvedimento venga assunto nei loro riguardi e che vengano sentiti i calc. SACCHETTI, RISTORI, MONZANI, TEDESCHINI e l' A.S.D. SOCCER SALICETA. Tutti i predetti sono presenti all'odierno dibattimento, assistiti da persona di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 6 giornate di squalifica per i calc. SACCHETTI ALESSANDRO, RISTORI PAOLO, MONZANI LEONARDO e TEDESCHINI NICOLO' e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. SOCCER SALICETA.. Il Tribunale, - letto il deferimento; - letta la memoria difensiva; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentiti i calc. SACCHETTI, RISTORI, MONZANI, TEDESCHINI, il Presidente della A.S.D. SOCCER SALICETA ed il loro assistente; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere ai calc. SACCHETTI ALESSANDRO, RISTORI PAOLO, MONZANI LEONARDO e TEDESCHINI NICOLO' la squalifica per 4 giornate di gara ed alla soc. A.S.D. SOCCER SALICETA l'ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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