COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 26.01.2016 a carico di: 1.MAYO LEON Carlos Alberto, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 10 del CGS con riferimento all’art. 40, comma 6 per aver sottoscritto una dichiarazione con la quale attestava di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, quando in realtà risulta tesserato per la federazione peruviana, all’atto tesseramento per la US Villongo Sarnico (stagione sportiva 2015/2016).

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 26.01.2016 a carico di: 1.MAYO LEON Carlos Alberto, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 10 del CGS con riferimento all'art. 40, comma 6 per aver sottoscritto una dichiarazione con la quale attestava di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, quando in realtà risulta tesserato per la federazione peruviana, all'atto tesseramento per la US Villongo Sarnico (stagione sportiva 2015/2016). Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del calciatore MAYO LEON Carlos Alberto, tre mesi di squalifica. - rilevato che il deferito è comparso avanti Questo Tribunale ha chiesto il minimo delle sanzioni, avendo sottoscritto la dichiarazione in buona fede per errore. OSSERVA Il comportamento addebitato risulta provato documentalmente ed ammesso dal calciatore deferito. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni qui di seguito indicate. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - al calciatore MAYO LEON Carlos Alberto due mesi di squalifica; Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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