COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C.D. SEDRIANO Camp. Promozione Gir. A Gara del 07.02.2016 tra Magenta / Sedriano C.U. n. 44 del CRL datato 11.02.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C.D. SEDRIANO Camp. Promozione Gir. A Gara del 07.02.2016 tra Magenta / Sedriano C.U. n. 44 del CRL datato 11.02.2016. La Società A.C.D. SEDRIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per 5 giornate il giocatore MOSCATELLI Riccardo per aver a fine gara, senza apparente motivo afferrato i palloni di riserva, scagliandoli con forza verso la tribuna. A seguito di ciò avveniva un diverbio con un tifoso della squadra avversaria con conseguente minaccia. Nel lasciare il terreno di gioco il MOSCATELLI sferrava un pugno al volto di un calciatore avversario. La Società promuove reclamo ritenendo che il giocatore non abbia posto in essere alcun comportamento scorretto né violento. Su tale presupposto veniva richiesta la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali e sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva: risulta in modo inconfutabile come il calciatore MOSCATELLI abbia posto in essere gravissimi comportamenti sia nei confronti dei sostenitori avversari che verso un calciatore del Magenta, il quale veniva colpito al volto con violenza da un pugno da una distanza ravvicinata. Tale comportamento è quindi da ritenersi meritevole della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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