COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. LA SAETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27 MAGGIO 2017 APPLICATA ALL’ALLENATORE PERINI GIORDANO SEGUITO GARA LA SAETTA/VIGOR CAMERANO DEL 23.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 58 del 27.1.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. LA SAETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27 MAGGIO 2017 APPLICATA ALL’ALLENATORE PERINI GIORDANO SEGUITO GARA LA SAETTA/VIGOR CAMERANO DEL 23.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 58 del 27.1.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’allenatore PERINI Giordano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 27 maggio 2017 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, nel corso della gara ed in occasione della sospensione definitiva della stessa. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. La Saetta chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, sia pur in maniera energica, nei confronti dell’arbitro, ma senza offenderlo né toccarlo in ogni modo, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso Perini. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del reclamo, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltata la reclamante; udito in camera di consiglio il giudice relatore; ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; ritenuta provata la responsabilità del Perini in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, dapprima smodatamente protestato e poi, al momento della sospensione definitiva dell’incontro, colpito l’arbitro con una spallata mandandolo a sbattere contro la rete di recinzione, continuando ad offenderlo; ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio; ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal ridetto Perini nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, poiché trattasi di condotta particolarmente riprovevole perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. La Saetta e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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