COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GABICCE GRADARA/AUDAX CALCIO PIOBBICO DEL 3.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 62 del 3.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 19/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GABICCE GRADARA/AUDAX CALCIO PIOBBICO DEL 3.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 62 del 3.2.2016) Con nota del 4 febbraio 2016 l’A.S.D. Audax Calcio Piobbico preannunciava reclamo avverso le decisioni relative alla gara indicata in epigrafe, chiedendo e ricevendo, in pari data, copia degli atti ufficiali. La medesima Società tuttavia non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE visto l’art. 33, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Audax Calcio Piobbico e dispone incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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