COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 25/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: BRACCHI Marco Gianfranco, calciatore tesserato durante la stagione sportiva 2014/2015 per le Società ASD Virtus Calcio e ASD Europa Bevingros Eleven, per rispondere della violazione degli artt. 10 comma 2 CGS, 40 comma 4 NOIF e 24 Reg. per l’attività giovanile scolastica, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis CGS per il comportamento sopra descritto CREMON Enrico, Presidente pro tempore della ASD Virtus Junior Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 10 comma 2 CGS, 40 comma 4 NOIF e 24 Reg. per l’attività giovanile scolastica, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis CGS per il comportamento sopra descritto GIACCHERO Stefano, Presidente pro tempore della ASD Europa Bevingros Eleven per rispondere della violazione degli artt. 10 comma 2 CGS, 40 comma 4 NOIF e 24 Reg. per l’attività giovanile scolastica, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis CGS per il comportamento sopra descritto Società ASD VIRTUS JUNIOR CALCIO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal sig. Cremon Enrico come sopra descritto Società ASD EUROPA BEVINGROSS ELEVEN, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal sig. Giacchero Stefano come sopra descritto

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 25/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di: BRACCHI Marco Gianfranco, calciatore tesserato durante la stagione sportiva 2014/2015 per le Società ASD Virtus Calcio e ASD Europa Bevingros Eleven, per rispondere della violazione degli artt. 10 comma 2 CGS, 40 comma 4 NOIF e 24 Reg. per l’attività giovanile scolastica, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis CGS per il comportamento sopra descritto CREMON Enrico, Presidente pro tempore della ASD Virtus Junior Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 10 comma 2 CGS, 40 comma 4 NOIF e 24 Reg. per l’attività giovanile scolastica, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis CGS per il comportamento sopra descritto GIACCHERO Stefano, Presidente pro tempore della ASD Europa Bevingros Eleven per rispondere della violazione degli artt. 10 comma 2 CGS, 40 comma 4 NOIF e 24 Reg. per l’attività giovanile scolastica, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis CGS per il comportamento sopra descritto Società ASD VIRTUS JUNIOR CALCIO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal sig. Cremon Enrico come sopra descritto Società ASD EUROPA BEVINGROSS ELEVEN, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal sig. Giacchero Stefano come sopra descritto FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 28.10.2015, la Procura Federale, a seguito di segnalazione avanzata dalla Delegazione Provinciale di Alessandria, deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. In particolare, dalla documentazione trasmessa relativa al giovane calciatore BRACCHI Marco Gianfranco, emergeva come lo stesso avesse contratto vincolo annuale nel Settore Giovanile e Scolastico in data 04.10.2014 con la ASD Virtus Junior Calcio ed, in data 28.02.2015, con la ASD Europa Bevingros Eleven (con i dati anagrafici di Bracchi Marco e non anche Gianfranco e conseguente codice fiscale difforme). Su entrambi i moduli di tesseramento risultano apposte la firma del minore e quelle dei genitori, sottoscrizioni in seguito dai medesimi soggetti disconosciute. Nel corso del procedimento venivano espletati vari atti di indagine. In particolare, si procedeva all’audizione del calciatore e dei genitori nonché all’audizione dei Presidenti delle Società coinvolte. Venivano acquisiti i documenti relativi alle pratiche di tesseramento nonché alcune distinte e referti di gare alle quali aveva preso parte il calciatore. All’udienza del 15.01.2016, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva il solo signor CREMON Enrico. Il Procuratore Federale ed il sopra citato deferito, in rappresentanza altresì della società ASD Virtus Junior Calcio, concordemente richiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni: - 4 mesi di inibizione a carico di Cremon Enrico; - 200 euro di ammenda a carico della società ASD Virtus Junior Calcio. La Procura Federale, previa illustrazione dei fatti, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva richiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: - 6 mesi di inibizione a carico del signor Giacchero Stefano; - 600 euro di ammenda a carico della società ASD Europa Bevingros Eleven; - 3 mesi di squalifica a carico del calciatore Bracchi Marco Gianfranco. In data 26.01.2016, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, comunicava di non avere alcuna osservazione in merito alle condizioni di patteggiamento sopra indicate ed al medesimo organo comunicate. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene sussistenti le responsabilità in capo ai soggetti deferiti nonché corretta la qualificazione delle condotte avanzate dalla Procura Federale. Dall’esame della documentazione acquisita ed alla luce delle audizioni espletate, è difatti emerso in modo inequivoco come il calciatore Bracchi sia stato tesserato per la stagione sportiva 2014/2015 per entrambe le società in oggetto ed abbia disputato gare del campionato esordienti in forza ad entrambe le predette società. Da parte sua, il presidente della ASD Virtus Junior Calcio, signor Cremon Enrico, ha dichiarato che la sottoscrizione dei moduli di tesseramento da parte dei calciatori e dei genitori avviene sempre in sua presenza. Il medesimo ha attestato, con apposita sottoscrizione della domanda di tesseramento del minore Bracchi, l’autenticità delle firme apposte sulla domanda stessa. Tuttavia, la madre dal calciatore ha disconosciuto la propria firma sul modulo di tesseramento. Firma che risulta palesemente apocrifa ove raffrontata con quella presente sul documento di identità della Medesima nonché con quella apposta in calce al verbale di audizione davanti alla Procura Federale. Allo stesso modo, il presidente della ASD Europa Bevingros Eleven ha falsamente attestato, con apposita sottoscrizione della domanda di tesseramento del minore Bracchi, l’autenticità delle firme apposte sulla domanda stessa. In sede di audizione davanti alla Procura Federale, lo stesso Giacchero ha difatti dichiarato di avere in realtà consegnato la domanda di tesseramento a mani del calciatore con l’intesa che quest’ultimo raccogliesse le firme dei genitori. Quanto sopra consente di ritenere adeguatamente provate la contestazioni mosse dalla Procura Federale nell’atto di deferimento. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale, Applica, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art 23 C.G.S., la sanzione di 4 mesi di inibizione a carico di Cremon Enrico e di 200 euro di ammenda a carico della società ASD Virtus Junior Calcio. Infligge a Giacchero Stefano la sanzione di 6 mesi di inibizione; Infligge alla società ASD Europa Bevingros Eleven la sanzione di 600 euro di ammenda; Infligge al calciatore Bracchi Marco Gianfranco la sanzione di 3 mesi di squalifica
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