COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 25 Febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: U.S.D. AVETRANA – A.S.D. GALATONE del 13 Febbraio 2016. (Reclamo del sig. CARROZZO Simone in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per inibizione fino al 18/3/2016 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 25 Febbraio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: U.S.D. AVETRANA – A.S.D. GALATONE del 13 Febbraio 2016. (Reclamo del sig. CARROZZO Simone in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per inibizione fino al 18/3/2016 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la inibizione inflitta all’allenatore sig. CARROZZO Simone ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva per cui tale reclamo va dichiarato inammissibile P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dall’allenatore CARROZZO Simone; incamerarsi la tassa di € 65.00 versata con bonifico.
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