COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 83 Stagione Sportiva 201572016 Reclamo Dirigente Manuccio Manucci (Poveromo) In Proprio Avverso Inibizione Fino Al 2112017 (C.U. N° 40 Del 21116)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 83 Stagione Sportiva 201572016 Reclamo Dirigente Manuccio Manucci (Poveromo) In Proprio Avverso Inibizione Fino Al 2112017 (C.U. N° 40 Del 21116) Propone rituale reclamo in proprio il signor Manuccio Manucci dirigente della società Poveromo avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco per protestare nei confronti del DG, alla notifica si avvicinava all’arbitro poggiandogli il petto contro e successivamente con tre dita faceva pressione sulla gola dello stesso causandogli leggero e breve fastidio”.. Il reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, asserisce di essersi limitato a protestare per l’eccessivo recupero accordato e che il fischio finale sarebbe avvenuto ben oltre il tempo del recupero stesso. Contesta di aver attinto il DG in alcun modo, almeno consapevolmente e volontariamente, e nega di aver avuto oltre il termine della gara comportamenti non regolamentari. Afferma che la differenza di altezza e corporatura tra lui e l’arbitro avrebbe reso impossibile o almeno improbabile il contatto petto contro petto descritto nel rapporto. Evidenzia il passato sportivo sia da calciatore che da dirigente, privo di comportamenti disciplinari gravi e richiama alcune decisioni che, a suo dire, sarebbero inferiori per comportamenti più gravi. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Dal rapporto emerge chiaramente il comportamento del Manucci, il supplemento lo conferma in pieno. In particolare l’arbitro conferma le proteste per l’eccessivo recupero nonchè il contatto petto contro petto che, anche se avvenuto con persona di statura inferiore, era avvento nella parte bassa del petto. In DG conferma altresì la pressione (anche se debole) sulla gola in modo volontario e non fortuito. I precedenti richiamati, che questa Corte ben conosce, non sono di alcun aiuto per il reclamante ritenendo la Corte i comportamenti meritevoli della sanzione comminata. La sanzione irrogata appare quindi ben commisurata alla gravità dell’episodio contestato e va confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ordina incamerarsi la tassa relativa.
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