COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 96 stagione sportiva 2015/2016. Reclamo in proprio del sig. Burchietti Nicholas avverso de. Del GSTT. Squalifica fino al 18/05/2016. CU 42 del 04.02.2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 96 stagione sportiva 2015/2016. Reclamo in proprio del sig. Burchietti Nicholas avverso de. Del GSTT. Squalifica fino al 18/05/2016. CU 42 del 04.02.2016. Dopo averlo anticipato via e-mail alle ore 18.42 del 12.02.2016 il sig. Burchietti, con plico Raccomandato accettato dall’ufficio postale di Pisoia alle ore 18.55 del 12.02.2016, ritenendo inesistenti i fatti addebitati chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una sostanziale riduzione della stessa. Chiede altresì di essere ascoltato personalmente e attraverso il proprio difensore di fiducia avv. Lamberti Marco del foro di Roma. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività. L’art 38 comma 2 Codice Giustizia Sportiva stabilisce che “ il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che si intende impugnare.” Al successivo Comma 6 dello stesso articolo 38 stabilisce come “ tutti i termini del presente Codice Sono perentori “ Nel caso che occupa, essendo il provvedimenti reso noto in data 04/02/2016, il reclamo doveva essere proposto entro il giorno 11.02.2016. L’averlo inoltrato il giorno 12.02.2016 ( un giorno dopo il termine di cui sopra ) lo rende inammissibile. P.Q.M La Corte Sportiva d’appello Territoriale dichiara inammibile il proposto reclamo ordinando l’acquisizione della tassa versata.
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