COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 93 stagione sportiva 2015/2016 Gara Circolo Fratticiola – Olmoponte Arezzo (3-2) del 31/01/2016. Campionato di II Categoria. In C.U. n.42 del 4/2/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 93 stagione sportiva 2015/2016 Gara Circolo Fratticiola – Olmoponte Arezzo (3-2) del 31/01/2016. Campionato di II Categoria. In C.U. n.42 del 4/2/2016. Reclama la società Olmoponte Arezzo avverso la squalifica fino al 4/4/2016 inflitta al tesserato Laurenzi Francesco il quale “Allontanato per aver rivolto al D.G. frase ingiuriosa ed aver bestemmiato, alla notifica entrava indebitamente sul terreno di gioco per chiedere spiegazioni all’arbitro”. La reclamante ammette la bestemmia del tesserato e si scusa per il comportamento non consono dello stesso, tuttavia nega che la frase irriguardosa sia stata pronunciata nei confronti del D.G. Rileva che la frase citata è stata pronunciata verso un calciatore della propria società. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti tuttavia usa il termine “ho ritenuto tale frase inequivocabilmente rivolta verso di me” allorchè si riferisce alla frase incriminata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Da quanto esposto dall’arbitro si rileva che relativamente alla frase “non ne hai azzeccata una oggi” generatrice di una parte della sanzione inflitta dal G.S. non vi è certezza che la stessa fosse indirizzata al D.G. Infatti, l’uso del termine “ho ritenuto” non conferisce certezza circa il soggetto cui la stessa era riferita pertanto, in applicazione del principio in dubbio pro reo, deve ritenersi che non sia stata indirizzata all’arbitro. Da quanto esposto pertanto la sanzione deve essere ridotta come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello territoriale cassa la sanzione inflitta dal G.S. e squalifica il sig. Laurenzi Francesco fino al 4/3/2016. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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