COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 80 stagione sportiva 2015/2016 Gara Luccasette – Lunigiana (3-3) del 17 gennaio 2016. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n. 40 del 21 gennaio 2016 C.R. Toscana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 80 stagione sportiva 2015/2016 Gara Luccasette – Lunigiana (3-3) del 17 gennaio 2016. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n. 40 del 21 gennaio 2016 C.R. Toscana. Reclama l’A.C. Luccasette a.s.d. avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 120,00 (LUCCASETTE A.S.D.) Per aver causato notevole ritardo nell’inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa”. La Società reclamante asserisce di non aver effettuato al D.G. alcuna richiesta in merito ad una maggiore disponibilità di tempo, ma che, in realtà, il ritardo nell’inizio della gara sarebbe stato frutto esclusivamente di una decisione dell’Arbitro il quale avrebbe atteso che il terreno di gioco, ghiacciato a causa del gelo notturno, divenisse praticabile. Per l’effetto la stessa Società reclamante chiedeva la revoca dell’ammenda inflitta. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso precisa di essere giunto al campo con un’ora di anticipo rispetto a quello previsto per la disputa della gara, potendo verificare che il campo era ghiacciato. Tale condizione permaneva anche all’ora fissata per la gara costituendo un pericolo per l’incolumità dei calciatori e dello stesso D.G.. A questo punto, riferisce sempre il D.G., un dirigente del Luccasette chiedeva il tempo di attesa, trascorso il quale il campo risultava perfettamente praticabile e la gara poteva disputarsi regolarmente. Rileva questo Collegio che, ai sensi dell’art. 64 punto 2 delle N.O.I.F., rientra esclusivamente nei poteri e doveri dell’Arbitro quello di astenersi dall’iniziare la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria o dei calciatori, quindi, quand’anche vi fosse stata una richiesta in tal senso da parte di un dirigente, la stessa non può avere avuto alcun rilievo nella decisione assunta dal D.G. al quale spetta in via esclusiva e definitiva – giova ripetere – la decisione di dare inizio o meno alla gara in casi come quello di specie. Situazioni nelle quali, peraltro, non è neanche previsto un tempo di attesa regolamentare, rientrando appunto nella discrezionalità dell’Arbitro valutare il momento nel quale si siano eventualmente ristabilite le condizioni per dare inizio alla gara. Alla luce di quanto esposto l’indicazione fornita dal D.G. nel proprio referto di gara, dove lo stesso fa riferimento alla richiesta del tempo di attesa da parte di un dirigente dell’odierna reclamante, risulta erronea, inconferente e tale da aver fuorviato anche il G.S.T. nell’applicazione della sanzione. Il reclamo merita pertanto di essere accolto integralmente. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana annulla l’ammenda inflitta all’A.C. Luccasette A.S.D.. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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