COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 84 stagione sportiva 201572016 Gara Ricortola – Camaiore (3-5). Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 31 del 21 gennaio 2016 D.P. Lucca.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 25/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 84 stagione sportiva 201572016 Gara Ricortola – Camaiore (3-5). Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 31 del 21 gennaio 2016 D.P. Lucca. Reclama l’A.S.D. Ricortola avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. di Lucca: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 15/4/2016 VALORI NICOLA (RICORTOLA) Espulso per doppia ammonizione, alla notifica correva incontro al D.G. dandogli una leggera spinta”. La Società reclamante non contesta l’episodio in sé, tuttavia, a detta di quest’ultima, il gesto non sarebbe stato determinato da un atteggiamento violento, bensì da un eccesso di confidenza del Valori in quanto coetaneo e compagno di scuola dell’Arbitro che avrebbe solo appoggiato una mano sul petto del D.G.. In ragione di quanto esposto l’A.S.D. Ricortola chiedeva una riduzione della squalifica. Alla riunione del 19 febbraio 2016, come dalla medesima richiesto, presenziava la Società reclamante a mezzo di soggetto all’uopo delegato, il quale si riportava al contenuto del reclamo. Previamente richieste integrazioni al D.G. in relazione ai motivi del gravame, quest’ultimo precisava che in effetti la condotta del Valori sarebbe stata determinata solo da un eccesso di confidenza e quella che poteva essere parsa una spinta in realtà era una conseguenza della corsa del calciatore verso l’Arbitro che, non avendo calibrato il suo movimento, per fermarsi in modo stabile finiva per appoggiare la mano sul petto del D.G.. Il supplemento appena citato, confermando nella sostanza la ricostruzione offerta dalla Società reclamante, viene a palesare una contraddittorietà con quanto indicato nel rapporto di gara tale da indurre in errore il G.S.T.. Alla luce di ciò, se da un lato il gesto del Valori sia comunque da censurare, dall’altro lo stesso deve essere qualificato inequivocabilmente come irriguardoso senza che possa essergli riconosciuto alcun intento di violenza in danno del D.G.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. di Lucca infligge al calciatore Valori Nicola la squalifica fino a tutto il 21 febbraio 2016. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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