COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 17 settembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DECISIONE RELATIVA AL RECLAMO DEL CALAVINO A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 119 DEL 04.06.2015 RIGUARDANTE LA GARA DI PLAY OFF DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE A , DD. 03.06.2015 TRA U.S. CAVEDINE LASINO/ E CALAVINO A.S.D.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 17 settembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
DECISIONE RELATIVA AL RECLAMO DEL CALAVINO A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 119 DEL 04.06.2015 RIGUARDANTE LA GARA DI PLAY OFF DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE A , DD. 03.06.2015 TRA U.S. CAVEDINE LASINO/ E CALAVINO A.S.D. Con raccomandata a mano del 06.06.2015 è stato presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado con il quale veniva comminata l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 4/12/2015 per il signor Lunelli Mattia e Pedrotti Alessandro, e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 4/10/2015 per il sig. Urso Giuseppe. La società ricorrente pur riconoscendo atteggiamenti non proprio consoni dei propri affiliati ritiene che gli stessi non siano stati così gravi come rappresentati nel supplemento di referto arbitrale e chiede la riforma del giudizio di primo grado, con lo stralcio della posizione del sig. Lunelli Mattia e la riduzione dell’inibizione a carico dei dirigenti. La Corte dopo l’audizione del Presidente della A.s.d. Calavino signor Faes Daniele, esaminata la documentazione agli atti e dopo attenta discussione, alla luce del referto di gara e del supplemento del rapporto di gara conferma la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. Si ritiene meriti accoglimento la richiesta di stralcio della posizione del tesserato sig. Lunelli Mattia, come dirigente, in quanto erroneamente ritenuto tale nella decisione del Giudice di primo grado, peraltro già oggetto di rettifica da parte dello stesso nel C.U. n. 15 del 20.08.2015, che lo sostituisce con il sig. Lunelli Claudio, al quale viene correttamente inflitta la sanzione e dalla Corte confermata. Si ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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