COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. RAVINENSE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RIGUARDANTI SQUALIFICA DI PROPRIO TESSERATO ED AMMENDA PER I FATTI ACCADUTI DURANTE E AL TERMINE DELLA GARA CASTELSANGIORGIO – RAVINENSE DEL 22/11/2015 (C.U. N. 49 DEL 26/11/2015)

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. RAVINENSE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RIGUARDANTI SQUALIFICA DI PROPRIO TESSERATO ED AMMENDA PER I FATTI ACCADUTI DURANTE E AL TERMINE DELLA GARA CASTELSANGIORGIO – RAVINENSE DEL 22/11/2015 (C.U. N. 49 DEL 26/11/2015) Nel corso della gara in epigrafe il dirigente della U.S. Ravinense, signor Stanchina Nicola, riconosciuto dal direttore di gara tra le persone presenti in tribuna, si esibiva in una serie di irripetibili insulti all’indirizzo dell’arbitro e di un guardalinee. Il primo giudice sanzionava tale comportamento con l’inibizione al presidente pro-tempore signor Stanchina Nicola fino al 24.05.2017 e con l’ammenda di € 500,00 alla società U.S. Ravinense per responsabilità oggettiva nell’accaduto. Nel reclamo si nega praticamente tutto riducendo le frasi offensive a “frasi non sicuramente educate”, insulti che sfiorano il razzismo a folklore e citando confronti improponibili. Questa Corte non può non ravvisare nel rapporto di gara una precisazione ed una linearità che inducono alla conferma delle sanzioni che vengono ribadite in: - conferma dell’inibizione al presidente pro-tempore Stanchina Nicola fino al 24.05.2017; - conferma dell’ammenda di € 500,00 alla società U.S. Ravinense per responsabilità oggettiva; - incameramento della tassa reclamo.
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