COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALISIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 49 DEL 26 NOVEMBRE 2015 IRROGANTE L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26 APRILE 2016 AL SIGNOR GARBARI SIMONE DIRIGENTE E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BALDESSARI CHRISTIAN E TENAGLIA RICCARDO PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 22 NOVEMBRE 2015 DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE C TRA LA U.S. DOLOMITICA A.S.D. E LA A.S.D. CALISIO CALCIO

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALISIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 49 DEL 26 NOVEMBRE 2015 IRROGANTE L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26 APRILE 2016 AL SIGNOR GARBARI SIMONE DIRIGENTE E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BALDESSARI CHRISTIAN E TENAGLIA RICCARDO PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 22 NOVEMBRE 2015 DEL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA - GIRONE C TRA LA U.S. DOLOMITICA A.S.D. E LA A.S.D. CALISIO CALCIO Con reclamo depositato a mano il 2 dicembre 2015, la società A.S.D. Calisio Calcio ha inteso contestare la decisione del giudice sportivo pubblicata con C.U. del 26 novembre 2015, n. 49, chiedendo “l’attribuire loro le squalifiche minime o in alternativa quelle ritenute di giustizia, in quanto i fatti contestati corrispondono soltanto parzialmente al vero.” Con tale decisione il G.S. ha irrogato: a) la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 26 aprile 2016 al dirigente GARBARI Simone in quanto rivolgeva frasi offensive alla panchina avversaria e, allontanato dal campo, si esprimeva in una sequela di volgari frasi blasfeme, prendendo a calci quello che gli si parava davanti, tenendo conto della pausa invernale; b) la squalifica per quattro gare effettive ai calciatori Baldessari Christian che, espulso per somma di ammonizioni offendeva il direttore di gara e rispondeva in modo offensivo al pubblico che lo fischiava e al calciatore Tenaglia Riccardo che rivolgeva insulti ad un avversario e successivamente offendeva il direttore di gara e nell’allontanarsi prendeva a calci i cartelloni pubblicitari. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, esaminata la documentazione agli atti ritiene congruo, in accoglimento del ricorso ed a parziale modifica delle decisioni del Giudice Sportivo, - irrogare la sanzione dell’inibizione fino al 26 marzo 2016 al Dirigente GARBARI Simone - irrogare la squalifica per tre giornate effettive ai calciatori Baldessari Christian e Tenaglia Riccardo Si ordina la restituzione della tassa reclamo.
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