COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 41 DEL 29/10/2015 CONCERNENTE L’AMMENDA PER IL COMPORTAMENTO DI 2 DIRIGENTI NEL CORSO DELLA GARA SAN ROCCO – VIGOLANA DEL 25/10/2015
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 41 DEL 29/10/2015 CONCERNENTE L’AMMENDA PER IL COMPORTAMENTO DI 2 DIRIGENTI NEL CORSO DELLA GARA SAN ROCCO – VIGOLANA DEL 25/10/2015 Nel corso della gara in oggetto il direttore di gara notava alcune persone che stazionavano nella zona tra la recinzione del terreno da gioco e gli spogliatoi e non iscritte in distinta giocatori. Invitate ad allontanarsi alcune ottemperavano alla richiesta mentre il Presidente ed il Vice rifiutavano recisamente e con linguaggio duro ed al limite dell’arroganza. Il G.S. sanzionava l’accaduto con l’ammenda di € 200,00 che viene qui contestata. Osserva questa Corte che una civile e pacata spiegazione, da parte dei dirigenti, della situazione prevista dal regolamento, avrebbe potuto portare ad una diversa conclusione lo scambio verbale. Ritiene comunque equa una riduzione dell’ammenda ad € 150,00=. Poiché il reclamo è parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.
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