COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Con provvedimento dd. 13 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento i Signori MORELLI Alfredo; BELFANTI Piervittorio; DONDI Gianni e PAGNIELLO Maurizio Antonio

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Con provvedimento dd. 13 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento i Signori MORELLI Alfredo; BELFANTI Piervittorio; DONDI Gianni e PAGNIELLO Maurizio Antonio per rispondere: Il signor Alfredo MORELLI, Amministratore Unico della Società S.S.D. Trento Calcio 1921, dall’11 febbraio 2013 all’atto della dichiarazione di fallimento, Vice Presidente dal 15 luglio 2013 e sino alla dichiarazione di fallimento, socio al 30% sino ad agosto 2013, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa. Il signor Piervittorio BELFANTI, Amministratore Unico della società S.S.D. Trento Calcio 1921, dal 19 luglio 2012 all’11 febbraio 2013, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, già in grave crisi economico-finanziaria al momento della cessazione dalla carica, che ha comportato il fallimento della stessa. Il signor Gianni DONDI dirigente con delega di firma, socio unico della società S.S.D. Trento Calcio 1921, da 5 agosto 2013 all’atto della dichiarazione di fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori, aver omesso i necessari interventi sul capitale. Il Signor Maurizio Antonio PAGNIELLO, Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. Trento Calcio 1921, dal 7 ottobre 2013 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico della società, che ha comportato il fallimento della stessa. Il Tribunale, preliminarmente stralciata la posizione del sig. PAGNIELLO MAURIZIO ANTONIO e rinviata all’udienza del 29.02.2016 ore 19.00 per la verifica degli adempimenti inerenti al patteggiamento stesso, dopo ampia discussione, ritiene alla luce degli atti provata la responsabilità dei sigg. Alfredo Morelli, Pier Vittorio Belfanti e Gianni Dondi. Il Tribunale, non rinvenendo nelle fattispecie in esame elementi tali che giustifichino il discostarsi dalla giurisprudenza citata dal procuratore, ed in particolare quella della Corte Federale del 28.06.2007. Relativamente alla misura delle sanzioni, il tribunale ritiene equo a) ALFREDO MORELLI 3 ANNI E 6 MESI DI INIBIZIONE E € 2000 DI AMMENDA; b) PIER VITTORIO BELFANTI, 2 ANNI E 8 MESI DI INIBIZIONE E € 2000 DI AMMENDA; c) GIANNI DONDI 1 ANNO E 6 MESI DI INIBIZIONE ED € 1000 DI AMMENDA Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell’ufficio.
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