COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA A.C.D. CLES CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE DEL TESSERATO VISINTAINER MARTIN DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA NEL C.U. DI DATA 17 DICEMBRE 2015, N. 55, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 11 DICEMBRE 2015 CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5 GIRONE C, TRA A.C.D. CLES CALCIO A 5 E FRAVEGGIO.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 21 gennaio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA A.C.D. CLES CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE DEL TESSERATO VISINTAINER MARTIN DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA NEL C.U. DI DATA 17 DICEMBRE 2015, N. 55, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 11 DICEMBRE 2015 CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5 GIRONE C, TRA A.C.D. CLES CALCIO A 5 E FRAVEGGIO. La Società A.C.D. Cles Calcio a 5 con il proprio ricorso chiede “la totale revoca” della sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado al proprio tesserato VISINTAINER Martin, ritenendo che, nel caso, non potesse essere squalificato perché non convocato. La società per quanto riguarda il presente procedimento sostiene, inoltre, che al Visintainer è stata concessa la fascia di capitano perché sempre all’altezza della situazione. La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva e del rapporto di gara, ritiene di ridurre la squalifica di una giornata. P.Q.M. La Corte ritiene di sanzionare con due giornate di squalifica il comportamento del calciatore VISINTAINER Martin. Si ordina la restituzione della tassa reclamo.
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