COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 13) RECLAMO DELLA U.S. CARISOLO AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE DEL CALCIATORE PLATZER STEFANO DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA COL C.U. DI DATA 10 DICEMBRE 2015, N. 53, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 4 DICEMBRE 2015 CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5, TRA U.S. SAN ROCCO E U.S. CARISOLO.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 21 gennaio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
13) RECLAMO DELLA U.S. CARISOLO AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE DEL CALCIATORE PLATZER STEFANO DI CUI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA COL C.U. DI DATA 10 DICEMBRE 2015, N. 53, RELATIVA ALLA GARA DI DATA 4 DICEMBRE 2015 CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5, TRA U.S. SAN ROCCO E U.S. CARISOLO. La Società U.S. Carisolo con il proprio ricorso chiede: a) l’annullamento o la diminuzione della sanzione disciplinare della squalifica adottata nei confronti del calciatore Platzer Stefano, ritenendo che nel caso di specie il calciatore abbia detto solo: “non aspettavi altro, sei riuscito a fare quello che volevi coglione”; b) l’annullamento dell’ammenda a carico della società in quanto non vi sarebbero stati cori “né negli spogliatoi e in nessun altro luogo nei confronti del direttore di gara, …” La Corte, alla luce dei principi del Codice di Giustizia Sportiva e del rapporto di gara nell’esaminare i fatti ritiene di confermare la squalifica irrogata al calciatore Platzer Stefano e di confermare l’irrogazione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società Carisolo. P.Q.M. La Corte: - conferma la squalifica di cinque giornate irrogata al calciatore Platzer Stefano; - conferma l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della U.S. Carisolo Si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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