COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 25 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 52. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO FARNETUM – GARA SPORTING PAGO VEIANO 2011 / FARNETUM DEL 31.01.2016 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 25 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 52. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO FARNETUM – GARA SPORTING PAGO VEIANO 2011 / FARNETUM DEL 31.01.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 4.02.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Focareta Giuseppe, la squalifica per cinque giornate di gara, con la seguente motivazione: “ingiuriava e minacciava il direttore di gara reiteratamente ed utilizzava linguaggio blasfemo”. Con ricorso spedito, a mezzo plico raccomandata postale, in data 9.02.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Deve premettersi che la reclamante, nel proprio atto d’impugnazione, nonché in sede di audizione, presso questa Corte Sportiva, ha evidenziato, sostanzialmente, che il calciatore Focareta Giuseppe abbia agito per mera intemperanza, che non abbia bestemmiato, ma abbia soltanto usato un linguaggio volgare. Sempre ad avviso della reclamane, il suo gesto deve essere inteso come reazione volgare in conseguenza della sua espulsione. Al riguardo, com’è ben noto, il referto arbitrale configura fonte privilegiata di prova. Non può, dunque, ritenersi che la mera impugnazione, motivata con affermazioni prive di riscontro documentale, possa essere giudicata idonea a confutare le risultanze degli atti ufficiali di gara. Per quel che concerne, infine, la commisurazione della sanzione, essa si appalesa congrua e proporzionata, P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Farnetum; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata.
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