CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 19/02/2016 – Novara Calcio S.p.A. – Massimo Antonio De Salvo/ Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 9 del 19/02/2016 – Novara Calcio S.p.A. - Massimo Antonio De Salvo/ Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini – Presidente
Mario Sanino
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo - Componenti
Dante D’Alessio - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2015, presentato, in data 30 novembre 2015, dalla società Novara Calcio S.p.A. e dal suo Presidente, dott. Massimo Antonino De Salvo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello F.I.G.C. Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 47 del 30 ottobre 2015, che ha inflitto al Novara Calcio la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, e, a carico del Presidente De Salvo, l'inibizione per un periodo di tre mesi, a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 19 gennaio 2016, l’avv. Cesare Di Cintio per la società Novara Calcio S.p.a. ed il relativo Presidente, dott. Massimo Antonio De Salvo, nonché i difensori dell’intimata FIGC, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio;
Ritenuto in fatto
1.- A seguito di segnalazione della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, di seguito Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha deferito davanti al Tribunale Federale Nazionale, in data 16 giugno 2015, il dott. Massimo Antonino De Salvo, Presidente e legale rappresentante p.t. della società Novara Calcio, per la violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la stessa Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, e la società Novara Calcio per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS.
2.- Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ritenuti gli incolpati responsabili delle infrazioni accertate, con decisione in C.U. n. 12/TFN, in data 23 luglio 2015, ha condannato: - la società Novara Calcio alla sanzione di punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016; - il dott. Massimo Antonino De Salvo alla sanzione di mesi 3 di inibizione (2 mesi per la violazione contestata e 1 mese per la continuazione).
3.- Tale decisione, appellata dagli interessati, è stata confermata dalla Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, con decisione pubblicata in C.U. n. 35 del 30 settembre 2015 e con motivazioni pubblicate in C.U. n. 47 del 30 ottobre 2015.
4.- La società Novara Calcio e il dott. Massimo Antonino De Salvo hanno impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendone la riforma perché erronea. Dopo aver ricordato che effettivamente il versamento contestato non era avvenuto nel termine del 16 aprile 2015, i ricorrenti hanno sostenuto che, nella fattispecie, è stata fatta una applicazione dell’art. 85 delle NOIF che contrasta sia con la normativa statale che regola gli adempimenti fiscali delle società sia con la normativa sportiva che, nel legiferare in tema di “Controllo sulla gestione economica finanziaria delle leghe e delle società”, si è rifatta a quella statale. In particolare, secondo i ricorrenti, l’art. 85 delle NOIF, nella parte in cui prevede la prova periodica dell’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali, deve essere letto, interpretato ed applicato coerentemente con le norme previste dall’ordinamento statale in materia di adempimenti fiscali perché tale materia compete esclusivamente al legislatore statale e perché la Federazione ha scelto di utilizzare le scadenze contributive/fiscali come eventuale parametro per accertare un comportamento del club che incida sul regolare svolgimento del campionato. Del resto, aggiungono i ricorrenti, lo stesso art. 85 delle NOIF, alla lett. C), comma VII, ha dato rilievo alle possibili rateazioni ed agli accordi con il fisco escludendo l’applicazione di sanzioni perché il contribuente è in regola con lo Stato. Nella fattispecie, essendo stata richiesta, sin dal 12 febbraio 2015, la possibile ammissione al beneficio della rateazione del debito fiscale, con il conseguente possibile pagamento in epoca successiva alle scadenze, non poteva essere quindi comminata una sanzione nell’ordinamento sportivo. Il dott. Di Salvo ha poi contestato anche l’applicazione nei suoi confronti dell’istituto della continuazione.
4.1.- Al ricorso si oppone la F.I.G.C. che ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato nel merito.
Considerato in diritto
5.- Si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 85, lett. C, par. VII (Ritenute e contributi), delle NOIF, le società devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni bimestre, «l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati». Tale disposizione, come ha ricordato anche la F.I.G.C. nella sua memoria, fa parte del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell'equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici ed ha il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.
5.1.- L’art. 10, comma 3, del CGS prevede poi che «il mancato pagamento da parte delle società…nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef… comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica».
5.2.- Facendo applicazione di tali disposizioni, l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite deve ritenersi esente dalle censure sollevate. Infatti, come risulta pacificamente dagli atti (ed è ammesso dagli stessi ricorrenti), il 16 aprile 2015 la società Novara Calcio non aveva dimostrato di aver provveduto, come invece avrebbe dovuto, al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, riguardanti i propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.
6.- I ricorrenti hanno insistito nel sostenere, anche davanti a questo Collegio di Garanzia, l’erroneità delle sanzioni inflitte (e della sentenza appellata) perché l’art. 85 delle NOIF dovrebbe essere interpretato tenendo conto delle disposizioni, di rango statale, che consentono la rateazione del debito fiscale, con le relative scadenze, e quindi coerentemente con le norme previste dall’ordinamento statale in materia di adempimenti fiscali, trattandosi di materia che compete esclusivamente al legislatore statale. Nella fattispecie, infatti, la società Novara Calcio aveva inoltrato l’istanza di rateazione del debito all’amministrazione fiscale in data 12 febbraio 2015 (antecedente all’accertamento della Co.Vi.So.C.) ed aveva ricevuto riscontro negativo (il successivo 24 febbraio 2015) in ragione (solo) del fatto che non era stato ancora presentato il modello 770 per l’anno di riferimento, né ancora recapitata una comunicazione di irregolarità. Mentre solo il successivo 3 giugno era stato possibile ottenere il piano di rateizzazione ed era stata poi corrisposta la prima rata del debito per € 64.110,19.
6.1.- Secondo i ricorrenti l’art. 85 delle NOIF dovrebbe essere interpretato nel senso che non può essere sanzionato l’omesso versamento delle ritenute fiscali fino a quando il soggetto debitore può avvalersi, nel rispetto della disciplina statale, della rateazione sugli importi dovuti, perché altrimenti una società di calcio professionistico non potrebbe avvantaggiarsi della rateazione, prevista dall’ordinamento statale, senza incorrere in sanzioni nell’ordinamento sportivo. Del resto, aggiungono i ricorrenti, lo stesso art. 85 delle NOIF, alla lett. C), comma VII, ha dato rilievo alle possibili rateazioni ed agli accordi con il fisco escludendo l’applicazione di sanzioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo, perché il contribuente è in regola con lo Stato, nel caso di una adesione ad un piano di rateazione del debito fiscale.
7.- La tesi prospettata, come ha già ritenuto la Corte Federale, non è fondata alla luce delle citate disposizioni che sono state dettate in materia dalla F.I.G.C..
7.1.- Il citato art. 85 delle NOIF risulta, infatti, formulato in modo assolutamente chiaro nel prevedere l’obbligo per le società di calcio professionistico di dimostrare, alle scadenze periodiche indicate, l’avvenuto puntuale pagamento dei debiti fiscali e previdenziali. Tale disposizione, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe, prevede quindi la periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. Ciò non solo per un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte pure alla tutela degli operatori del settore, ma anche per dimostrare la solidità finanziaria delle società e la correttezza della loro gestione economico finanziaria che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive.
7.2.- Altrettanto chiaro è poi l’art. 10, comma 3, del CGS nel prevedere specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento da parte delle società, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef.
8.- La prevista rilevanza nell’ordinamento sportivo dell’accertato mancato tempestivo pagamento degli oneri fiscali o previdenziali e la conseguente applicazione di sanzioni (sempre nell’ordinamento sportivo) costituisce peraltro espressione tipica, come ha affermato la Corte Federale, della «cd. libertà associativa» che ben può consentire l’adozione di regole interne, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle generali dettate nell’ordinamento statale. Del resto, come sempre ha ricordato la Corte Federale, «ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato». E la stessa Corte ha poi correttamente aggiunto che «nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso».
9.- Né si può ritenere, come vorrebbero i ricorrenti, che i mancati pagamenti alle scadenze non assumano rilievo perché il legislatore statale ha previsto modalità per il pagamento successivo e rateizzato dei debiti fiscali accertati. Anche sul punto la Corte Federale ha giustamente osservato che la rateizzazione non costituisce una modalità ordinaria e alternativa di adempimento dell’obbligo fiscale, nel senso cioè che il contribuente può indifferentemente liberarsi di tale obbligo «onorando le scadenze di legge ovvero, ed in via alternativa, concordando alla scadenza del periodo d’imposta una rateizzazione del dovuto con l’Agenzia delle Entrate», ma costituisce un rimedio a seguito della comunicazione di una irregolarità fiscale e consente solo la possibilità di estinguere il nuovo debito, formato dai tributi non versati per tempo, con sanzioni ed interessi, in più rate e con una mitigazione del trattamento sanzionatorio a fronte dell’atteggiamento collaborativo serbato dal contribuente. 10.- Non si può giungere a conclusioni diverse facendo poi riferimento alla disposizione, dettata sempre alla lett. C), comma VII, dell’art. 85 delle NOIF, secondo la quale «in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi…». Come ha chiarito anche la Corte Federale, tale disposizione ha, infatti, la diversa finalità di non determinare l’irrogazione di ulteriore sanzioni per i debiti fiscali e previdenziali scaduti quando gli stessi sono stati oggetto di specifici provvedimenti dell’amministrazione pubblica che ne consentono il pagamento ritardato e rateizzato. Ma non prova l’irrilevanza per l’ordinamento sportivo della mancata tempestività dei pagamenti fiscali e previdenziali.
10.1.- Peraltro anche tale disposizione prevede che venga poi dimostrato l’avvenuto pagamento delle rate scadute, per provare il rispetto, da parte delle società interessate, dell’impegno preso e, anche in tal caso, la correttezza della gestione economico finanziaria delle società che, come si è detto, sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Dalla lettura della indicata disposizione si ricava poi che anche l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale.
11.- Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale gli appellanti hanno lamentato un vizio nell’istruttoria e una lacunosità delle indagini a causa della mancata distinzione fra emolumenti dovuti ed incentivi all’esodo per i signori Del Pretese, Lisuzzu e Asiedu. Infatti, come ha rilevato la Corte Federale, anche a voler non considerare le poste debitorie riferite ai suddetti collaboratori (ma tale circostanza non è dimostrata) «resterebbe comunque acclarata, alla data del 16 aprile 2015, la condotta sanzionata».
12.- Con l’ultimo motivo il dott. Di Salvo ha insistito nel contestare l’applicazione nei suoi confronti dell’istituto della continuazione. Ma anche tale motivo, a prescindere da ogni questione sull’attualità dell’interesse, è infondato. Nella fattispecie sono state infatti accertate più infrazioni della stessa tipologia e chiaramente collegate fra loro. Non può pertanto essere censurata l’applicazione dell’istituto della continuazione e il conseguente incremento di 1 mese della pena comminata (e peraltro oramai da tempo già scontata).
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
DISPONE
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 19 gennaio 2016.
IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini
IL RELATORE F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma in data 19 febbraio 2016.
IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face