COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA A.S.D. PINETANOVA AVVERSO LE SQUALIFICHE PER CINQUE TURNI INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI GIULIANI FRANCESCO, DI BLASIO MATTIA E D’ANNIBALE PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA PINETANOVA – GLADIUS, DISPUTATA L’1.2.16 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°27 DEL 4.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA A.S.D. PINETANOVA AVVERSO LE SQUALIFICHE PER CINQUE TURNI INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI GIULIANI FRANCESCO, DI BLASIO MATTIA E D’ANNIBALE PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA PINETANOVA – GLADIUS, DISPUTATA L’1.2.16 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°27 DEL 4.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti in questa sede per evidenti ragioni di connessione oggettiva, l’A.S.D. PINETANOVA ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. in quanto i suddetti calciatori spintonavano e insultavano l'ufficiale di gara unitamente ad altri tesserati. Ha dedotto la società appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, anche per l’assenza di precedenti disciplinari. Osserva la Corte che la sanzione inflitta ai calciatori sopra specificati, può essere lievemente ridotta sul presupposto che la reazione degli stessi ad un calcio di rigore decretato al 49° del secondo tempo e fatto ripetere dopo la parata del portiere, può avere verosimilmente scatenato una reazione istintiva che è sfociata in gravi ingiurie in danno del direttore di gara senza, peraltro, conseguenze di apprezzabile natura. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere l’appello e, per l’effetto, di ridurre a quattro le giornate di squalifica inflitte ai calciatori sanzionati, disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.
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