COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. ANSPI COLLE PINETA PE, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LUIGIONI DAVIDE IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE VALFINO – ANSPI COLLE PINETA, DISPUTATA IL 30.1.16 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI, GIRONE “A” (C.U. N°27 DEL 4.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 3/3/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA A.S.D. ANSPI COLLE PINETA PE, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LUIGIONI DAVIDE IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE VALFINO – ANSPI COLLE PINETA, DISPUTATA IL 30.1.16 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI, GIRONE “A” (C.U. N°27 DEL 4.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. ANSPI COLLE PINETA ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Luigioni Davide con la seguente motivazione: “ …. Poiché spintonava e minacciava ripetutamente l'ufficiale di gara …. ”.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, in quanto il calciatore non avrebbe offeso né tantomeno spinto il direttore di gara.
Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che il Luigioni si è reso responsabile del comportamento ascrittogli ed essendo perfettamente congrua la sanzione adottata dal primo giudice, non può procedersi alla invocata riduzione anche sul presupposto che il giovane calciatore, che disputa un campionato dalla funzione sicuramente ricreativa ed educativa, dovrà riflettere sulla gravità del proprio comportamento.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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