COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 30 della Società A.S.D.SEMINARA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Seminara Calcio – Rosarno Calcio del 15.11.2015 – Campionato 3^Categoria-, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del calciatore LIGATO Daniele (Real Melicucco) fino al 2 MARZO 2016, squalifica del calciatore DELMIRO Ferdinardo fino al 2 FEBBRAIO 2016, inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale della Società ARTUSO Marco Domenico fino al 2 MARZO 2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 30 della Società A.S.D.SEMINARA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Seminara Calcio – Rosarno Calcio del 15.11.2015 - Campionato 3^Categoria-, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del calciatore LIGATO Daniele (Real Melicucco) fino al 2 MARZO 2016, squalifica del calciatore DELMIRO Ferdinardo fino al 2 FEBBRAIO 2016, inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale della Società ARTUSO Marco Domenico fino al 2 MARZO 2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA con reclamo trasmesso il 10/12/2015 e contestualmente inviato alla società controinteressata, la quale non ha fatto pervenire controdeduzioni, la ASD Seminara Calcio ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara del campionato di terza categoria tra Seminara e Rosarno del 15/11/2015, la penalizzazione di due punti in classifica e ulteriori squalifiche ai tesserati. In sintesi il giudice di prime cure ha accolto il ricorso del Rosarno Calcio sulla posizione irregolare del calciatore schierato dall'ASD Seminara Calcio con il n.5 ed identificato dall'arbitro con documento di identità come Delmiro Ferdinando, mentre sarebbe stato schierato Ligato Daniele, tesserato con il Real Melicucco. Il Giudice Sportivo ha precisato che, nel corso del giudizio, l'arbitro ha ammesso di avere identificato il calciatore sulla base di una carta di identità apparentemente contraffatta, sulla quale vi era la foto tenuta con il nastro adesivo, mentre la società Seminara Calcio non ha ottemperato all'invito di esibire la carta di identità del calciatore Delmiro Ferdinando. Con il reclamo in esame la società Seminara chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, con la conferma del risultato raggiunto sul campo e la revoca delle sanzioni, giustifica con un contrattempo il mancato invio del documento e contesta di non essere stata ascoltata dal Giudice Sportivo, nonostante ne avesse fatto regolare richiesta. Nel merito eccepisce che non si sarebbe verificata alcuna irregolarità, tant'è che l'arbitro, pur avendo dichiarato di avere sospettato della manomissione di un documento, non ha adottato provvedimenti, né ha fatto menzione alcuna nel referto. Davanti a questa Corte, la reclamante ha aggiunto di essersi messa a disposizione del direttore di gara e dei dirigenti avversari per chiarire ogni possibile equivoco, dichiarando di non sapere se le foto allegate al ricorso di primo grado si riferissero alla gara in esame. Sentito a chiarimenti alla seduta del 25/1/2015, l'arbitro ha confermato di avere identificato il calciatore n.5 come Delmiro Ferdinando sulla base di una carta di identità che presentava la foto incollata con il nastro adesivo trasparente, che prima della gara un dirigente della società Rosarno Calcio gli ha riferito di avere avuto notizia che il Seminara avrebbe fatto giocare un calciatore sotto falso nome, confermando la circostanza a fine gara, ma senza essere in grado di riferire quale calciatore fosse, e ha riconosciuto le foto a lui sottoposte in visione e il calciatore raffigurato come il presunto Delmiro Ferdinando, peraltro espulso al 44° del 2° tempo. A questo punto la Corte Sportiva ha disposto l'aquisizione dei tesserini federali dei calciatori Ligato Daniele e Delmiro Ferdinando, rinviando per il prosieguo. L'Ufficio Tesseramenti ha trasmesso copia del tesserino federale di Ligato Daniele, all'epoca dei fatti tesserato con il Real Melicucco e, successivamente, proprio con la ASD Seminara Calcio con la quale è attualmente tesserato, mentre ha comunicato che a nome di Delmiro Ferdinando non risulta emessa alcuna tessera federale. Alla seduta del 15/2/2016 è stato nuovamente convocato l'arbitro per visionare la foto del tesserino federale di Ligato Daniele, ma non è potuto comparire a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia. Riconvocato per la seduta odierna, l'arbitro ha riconosciuto nella foto del tesserino di Ligato Daniele il calciatore che ha preso parte alla gara Seminara Calcio – Rosarno Calcio del 15.11.2015 come Delmiro Ferdinando. Devono, pertanto, ritenersi accertati i fatti per come ricostruiti dal Giudice Sportivo, e confermate le sanzioni inflitte alla società e ai tesserati, mentre deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo avverso la squalifica del calciatore Ligato Daniele, essendo all'epoca dei fatti tesserato con altra società. Infine si precisa che è infondata la doglianza relativa alla presunta irregolarità del procedimento di primo grado per la mancata convocazione davanti al Giudice Sportivo, in quanto l'art.34, comma 6 del C.G.S. esclude espressamente il diritto delle parti di essere ascoltate nei procedimenti davanti al Giudice Sportivo. P.Q.M. -dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore LIGATO Daniele, in quanto all'epoca dei fatti tesserato con altra società; -rigetta il reclamo nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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