COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.87 della Società N.S.D. PROMOSPORT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 18.2.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Promosport –Cotronei 1994 del 31.1.2016-Campionato Promozione-).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.87 della Società N.S.D. PROMOSPORT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 18.2.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Promosport –Cotronei 1994 del 31.1.2016-Campionato Promozione-). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante, il legale della società resistente, l’arbitro e i due assistenti di gara; ritenuto che le questioni preliminari sollevate dalla Società Cotronei sono infondate sia perché l’originale del ricorso proposto dalla Società Promosport risulta debitamente sottoscritto, sia perché lo stesso ricorso, malgrado la sua sinteticità, contiene gli elementi minimi di ammissibilità circa le contestazioni sollevate alla decisione del primo giudice e alle conclusioni di cui si chiede l’accoglimento; ritenuto, nel merito, che sia l’arbitro che il primo assistente hanno concordamente dichiarato senza alcuna incertezza che al 43’ del secondo tempo la Promosport provvedeva a sostituire il nr.2(Martello Francesco) con il nr.14 (Gallo Giuseppe) e che, quindi, l’assunto della società reclamante (secondo cui il calciatore subentrato sarebbe stato il nr.16, erroneamente indicato con il nr.14, dal direttore di gara) è rimasto smentito da fonti di prova privilegiata, confermato dalla sottoscrizione del rapporto riepilogativo consegnato a fine gara alla Società; ritenuto, pertanto, che la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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