COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.88 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 18.2.2016 ( omologazione del risultato della gara Segato Viola – Audax Ravagnese del 14.2.2016- Campionato Giovanissimi Provinciali-).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.88 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 18.2.2016 ( omologazione del risultato della gara Segato Viola – Audax Ravagnese del 14.2.2016- Campionato Giovanissimi Provinciali-). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società ASD Audax Ravagnese ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara chiedendone la ripetizione per un presunto errore tecnico dell'arbitro; ritenuto che ai sensi dell'art.29, comma 3, C.G.S. è competente il Giudice Sportivo, al quale peraltro il reclamo va preannunciato entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo allo svolgimento della gara (art.46, comma 1, C.G.S.); P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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