COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.92 del Sig.MADIA Francesco (tesserato della Società ASD Real Cerva) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica per SEI gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.92 del Sig.MADIA Francesco (tesserato della Società ASD Real Cerva) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Madia Francesco e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MADIA Francesco a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società ASD Real Cerva che ha provveduto a versala per conto del sua tesserato.
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