COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 53. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SANT’ANTONIO ABATE – GARA SCAFATESE CALCIO / SANT’ANTONIO ABATE DEL 13.02.2016 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 53. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SANT’ANTONIO ABATE – GARA SCAFATESE CALCIO / SANT’ANTONIO ABATE DEL 13.02.2016 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 77 del 18 febbraio 2016, pag. 1672, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. D’Aniello Enzo, la squalifica per quattro giornate di gara perché “dopo aver commesso un fallo si avvicinava al calciatore colpito minacciandolo. A seguito del provvedimento disciplinare, bloccava il braccio ed insultava il direttore di gara”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 25.02.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, dalla lettura del ricorso proposto non emerge alcun elemento che possa confutare quanto riportato dal’arbitro nel proprio referto di gara, che configura fonte privilegiata di prova, nel diritto sportivo. Dal rapporto del direttore di gara è emerso che il calciatore D’Aniello Enzo, dopo aver commesso il fallo nei confronti di un avversario ed averlo minacciato, ha assunto atteggiamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Quanto alla commisurazione della squalifica, infine, questo Collegio ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Territoriale di primo grado sia equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA di respingere il ricorso proposto dalla società Sant’Antonio Abate; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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