COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 55. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SPORTING PAGO VEIANO 2011 – GARA SPORTING PAGO VEIANO 2011 / RIONE LIBERTÀ DEL 17.01.2016 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 55. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SPORTING PAGO VEIANO 2011 – GARA SPORTING PAGO VEIANO 2011 / RIONE LIBERTÀ DEL 17.01.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 71 del 28.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico dei calciatori, sigg. Iadanza Mariano e Morganella Luciano, la squalifica per sette giornate di gara, con la seguente motivazione: per Iadanza Mariano, “espulso durante il riconoscimento per grave comportamento irrispettoso, alla notifica del provvedimento rivolgeva minacce all’arbitro e tentava di aggredirlo, senza però riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra e dei dirigenti”; Morganella Luciano, “minacciava ed ingiuriava un calciatore avversario; alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva frasi minacciose all’indirizzo dell’arbitro e tentava di aggredirlo, senza però riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra”; infine, a carico della medesima società, l’ammenda di euro 210,00 perché “propri sostenitori facevano esplodere grossi petardi nel settore agli stessi riservato; per mancato utilizzo dei cartelloni per le sostituzioni”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 4.02.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente condivisa. Invero, pur non risultando elementi nuovi, tali da poter riformare la decisione del Giudice di prime cure, d’altra parte e prendendo atto che la società reclamante, invitata – come da essa stessa richiesto in sede di ricorso – all’audizione (per il vero, solo telefonicamente e nello stesso giorno di questa riunione), ha dichiarato la propria impossibilità ad essere presente, per cui l’istruttoria si è limitata alle valutazioni di quanto riportato nel ricorso; tenuto conto che il referto di gara configura fonte privilegiata di prova, deve confermarsi, quanto alle squalifiche a carico dei tesserati, quanto stabilito dal primo Giudice. La tesi difensiva della società merita, viceversa, di essere accolta per quel che riguarda l’ammenda di euro 210,00, che viene ridotta ad euro 110,00, in quanto la così ridimensionata quantificazione si appalesa più equa, in rapporto all’effettiva entità degli episodi verificatisi nella circostanza. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Sporting Pago Veiano 2011, di ridurre ad euro 110,00 l’ammenda a suo carico; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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