COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 56. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO TEMPALTA – GARA ATLETICO VE.CA. / TEMPALTA DEL 24.01.2016 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 03 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 56. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO TEMPALTA – GARA ATLETICO VE.CA. / TEMPALTA DEL 24.01.2016 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita la reclamante nella seduta del 1° febbraio 2016; ascoltato il direttore di gara, nella seduta del 24 febbraio 2016, previa espressa rinuncia del Rappresentante A.I.A. (dopo che lo stesso, inizialmente convocato per il giorno 8 febbraio 2016, aveva comunicato il proprio impedimento, ma fino al 15 febbraio); preso atto che la reclamante, convocata di nuovo per la riunione del 29 febbraio 2016, ha comunicato “di non aver null’altro da aggiungere…”, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 36 del 28 gennaio 2016, pag. 816, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato tre calciatori della società Tempalta. In particolare, ha inflitto: a) la squalifica, fino al 31 marzo 2016, a carico del calciatore De Rosa Pasquale, “poiché dopo il provvedimento disciplinare a suo carico inveiva e minacciava il direttore di gara tentando di aggredirlo con insistenza”; b) la squalifica per quattro giornate di gare effettive a carico del calciatore Trotta Domenico, “per reiterate ingiurie e minacce di aggressione all’arbitro”; c) la squalifica per tre giornate di gare effettive a carico del calciatore Santomauro Cosimo, “in quanto a fine gara rivolgeva gravi minacce al direttore di gara”. La reclamante sostiene che quanto riferito dall’arbitro, in relazione al comportamento di tutti e tre i calciatori interessati, non corrisponde al vero; allega, a supporto, file video con riprese filmate della gara. L’arbitro, sentito nella riunione del 24 febbraio 2016, ha confermato integralmente il proprio rapporto, precisando le parole rivoltegli dai citati calciatori. Lo stesso, inoltre, ribadendo di aver subito un tentativo di aggressione da parte del calciatore n. 7 De Rosa Pasquale, aveva in un primo momento affermato che lo stesso avrebbe tentato di aggredirlo, “ad una distanza ravvicinatissima”; successivamente, dopo la visione del video, ha precisato che il medesimo calciatore “non riuscì a portarsi a ridosso del sottoscritto, perché trattenuto da altri calciatori, rimanendo comunque ad una distanza superiore a circa 10 metri…”. Alla luce delle dichiarazioni del direttore di gara, la Corte ritiene che possa superarsi, nel caso in esame, la questione della ammissibilità, quale mezzo di prova, delle riprese filmate, le quali, peraltro, se possono essere idonee a consentire la percezione visiva dei fatti, certamente non consentono di ricostruire le affermazioni fatte e le parole pronunciate dai diversi protagonisti. Pertanto, costituendo la dichiarazione ed il rapporto arbitrale fonte privilegiata di prova, devono confermarsi le sanzioni inflitte, per quel che riguarda quanto detto e pronunciato dai calciatori sopra citati. Per quel che concerne, invece, il tentativo di aggressione, che sarebbe stato posto in essere dal n. 7 De Rosa Pasquale, il racconto del direttore di gara, alla luce delle precisazioni fornite dallo stesso in sede di audizione, va ridimensionato, per quel che attiene alla valutazione della gravità del comportamento del calciatore medesimo. Invero, il tentativo di aggressione riferito sarebbe avvenuto “comunque ad una distanza superiore a circa 10 metri”; ma una tale distanza, ad avviso del Collegio, in assenza di altri elementi certi, non consente di distinguere un intento veramente aggressivo e violento da un tentativo, pur eccessivamente animoso nelle sue modalità, di avvicinamento per continuare a protestare. Sul punto, pertanto, il reclamo va parzialmente accolto. Questa Corte, infine, dispone che gli atti del presente procedimento siano trasmessi alla Procura Federale, affinché valuti: a) la lesività delle dichiarazioni all’indirizzo di questa Corte, nella nota inviata via fax il 26 febbraio 2016 ed assunta al protocollo del Comitato Regionale Campania con il numero 8134; b) la correttezza, lealtà e attendibilità del direttore di gara (valutazioni di obiettiva gravità intrinseca, atteso che agli arbitri sono richiesti equilibrio, obiettività, terzietà e serena refertazione dei fatti), il quale, in particolare, in sede di audizione, mentre, prima di vedere il filmato, ha riferito di un tentativo di aggressione da parte del De Rosa “ad una distanza ravvicinatissima”, invece, dopo la visione del filmato medesimo, ha proceduto ad una significativa rettifica, indicando che il calciatore era “comunque ad una distanza superiore a circa 10 metri”. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Tempalta, di ridurre la squalifica a carico del calciatore De Rosa Pasquale fino al 4 marzo 2016, confermando per il resto le decisioni impugnate; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto specificato nella parte motiva.
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