COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 02/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 75 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SAVARNA avverso squalifica 4 giornate calc. CARIOLI MATTEO e GIANNOTTI ANDREA e perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 17.2.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 02/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
75 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SAVARNA avverso squalifica 4 giornate calc. CARIOLI MATTEO e GIANNOTTI ANDREA e perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 17.2.2016 gara SAVIO - SAVARNA del 14.2.2016 L'U.S. SAVARNA, della quale è stato sentito un dirigente , ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. CARIOLI stava discutendo con un giocatore avversario, quando l'arbitro ha sospeso la partita. Non ha partecipato a nessuna rissa e non ha dato pugni agli avversari; 2) al 58° minuto il calc. Carioli era colpito con un pugno dal calciatore avversario Ndoka. Nasceva una accesa discussione e a quel punto l'arbitri disponeva l'espulsione del calc. GIANNOTTI e Marino del Savio; 3) dopo alcuni minuti il portiere dell'U.S.Savarna subisce un grave fallo dal calc. Ndoka. Per poter soccorrere il portiere il pallone viene calciato in fallo laterale, dove il calc. Carioli ed un avversario discutono come riprendere il gioco ed a quel punto l'arbitro, senza spiegazioni, sospende la gara. Nel comunicato si fa riferimento ad una rissa, mai avvenuta, di pugni scambiati, dai calc. Giannotti e Carioli con avversari. L'unico pugno visto in campo è stato quello del calc. Ndoka al calc. Carioli. Ipotizza che una conclamata incapacità dell'arbitro a gestire qualche tensione durante la partita, l'abbia spinto a sospendere la gara. Chiede l'annullamento della squalifica del calc. Carioli, la riduzione della squalifica del calc. Giannotti e che la gara venga ripresa dal momento della sospensione o, in subordine, la ripetizione della stessa o la vittoria della gara. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. GIANNOTTI veniva espulso per aver scambiato un paio di pugni e spinte con un giocatore avversario; 2) il calc. CARIOLI ed un giocatore avversario si colpivano reciprocamente con calci e pugni dando inizio ad una rissa alla quale partecipano quasi tutti i calciatori delle due squadre, ad eccezione dei capitani delle due compagini, cui l'arbitro si rivolgeva per invitarli ad adoperarsi per far cessare il comportamento dei loro compagni, ciò che non riuscivano ad ottenere, nonostante la buona volontà dimostrata; 3) in presenza del persistere di tale stato di coinvolgimento alla rissa dei giocatori di entrambe le squadre, l'arbitro, ritenendo che non sussistessero più le condizioni per riprendere la gara, ne decretava la conclusione anticipata con il triplice fischio; - ritenuto che il comportamento posto in essere dal calc. GIANNOTTI possa essere punito con una sanzione più contenuta; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, se non per la posizione del calc. Giannotti; d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. GIANNOTI ANDREA e di confermare la squalifica per 4 giornate del calc. CARIOLI MATTEO e la perdita della gara a carico dell'U.S. SAVARNA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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