COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 02/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SATURNO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 32 del 17.2.2016 gara SATUNO – FIORENZUOLA del 14.2.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 02/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SATURNO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 32 del 17.2.2016 gara SATUNO - FIORENZUOLA del 14.2.2016 L' U.S. SATURNO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che la gara non si è potuta disputare per l'impraticabilità del terreno di gioco. La scrivente ha regolarmente presentato la squadra per la disputa della gara ed ha "prontamente esplicato al direttore di gara il problema del terreno di gioco, consentendo le verifiche di impraticabilità evidenti dovute alle condizioni meteorologiche sfavorevoli". Il direttore di gara, sollecitato dalla squadra ospite "comunica l'intenzione di iniziare la gara, nonostante concordi sul fatto di non riuscire a terminarla dichiarando la impraticabilità in un secondo momento". L'impianto di gioco, a questo punto, viene dichiarato inagibile dai proprietari della struttura privata e non da rappresentanti ufficiali della società Saturno in quanto sola utilizzatrice". Ritiene la decisione del Giudice Sportivo eccessivamente punitiva e chiede la ripetizione della gara. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, in possesso delle distinte delle due squadre con i relativi cartellini. veniva avvicinato da due persone che si qualificavano come il Presidente ed il Responsabile del Settore Tecnico dell'U.S. Saturno - che alla richiesta di presentare le loro credenziali si sono rifiutati dal farlo - che chiedevano all'arbitro di verificare le condizioni del terreno di gioco. Ciò avveniva alla presenza dei capitani delle due squadre e l'arbitro ne dichiarava la praticabilità. Le stesse due persone proponevano all'arbitro di giocare in un altro campo, e l'arbitro dichiarava che non era consentito. Veniva chiesto nuovamente all'arbitro un ulteriore sopraluogo e nuovamente l'arbitro dichiarava la praticabilità del campo, senza aggiungere quanto riferito dalla società. A quel punto la persona qualificatasi come il Presidente dell'U.S. Saturno, con l'aiuto di un dirigente segnato in distinta, chiudeva definitivamente il cancello di ingresso al campo, in modo da non consentire la disputa della gara. L'arbitro, dopo aver effettuato il riconoscimento dei calciatori e dei dirigenti, lasciava la struttura. - osservato che le Società, all'atto della iscrizione ai campionati, dichiarano la piena disponibilità dei campi di gioco, indipendentemente dall'averne la proprietà; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la perdita della gara a carico dell'U.S. Saturno . Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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