COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 09/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.G. FORTITUDO avverso squalifica per 2 giornate calc. DIAZZI MICHELE e per 3 giornate calc. BARTOLI SIMONE, BENFENATI SAMUELE e MASETTI FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 32 del 25.2.2016 gara FORTITUDO – FENICE del 21.2.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 09/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA S.G. FORTITUDO avverso squalifica per 2 giornate calc. DIAZZI MICHELE e per 3 giornate calc. BARTOLI SIMONE, BENFENATI SAMUELE e MASETTI FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 32 del 25.2.2016 gara FORTITUDO - FENICE del 21.2.2016 La S.G. FORTITUDO, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. DIAZZI "si è solo permesso di dire all'arbitro che non si era mai visto un arbitro che offendesse i giocatori come aveva fatto lo stesso durante l'incontro"; 2) il calc. BARTOLI "non si è rivolto all'arbitro bensì ad un suo compagno facendo apprezzamenti sull'operato dello stesso. Non si può essere puniti per aver carpito un colloquio privato"; 3) i calc. BENFENATI e MASETTI "non sono stati nemmeno ammoniti e a fine gara andavano direttamente negli spogliatoi senza nemmeno incrociarsi con l'arbitro e senza avere proferito nessuna offesa". Aggiunge che l'arbitro, durante l'incontro, avrebbe più volte rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti dei giocatori. La Corte, - premesso che la parte del ricorso riguardante il calc. DIAZZI non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, escludendo, comunque, di essersi rivolto ai giocatori con frasi offensive o irridenti, ha ribadito che, a fine gara : 1) il calc. BARTOLI gli rivolgeva frasi offensive e dubitative sulla imparzialità di giudizio; 2) il calc. BENFENATI gli rivolgeva frasi offensive e scurrili; 3) il calc. MASETTI gli rivolgeva frasi offensive, anche in relazione alla sua capacità di operare; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando "in toto" i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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